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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 415/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: (1) errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe utilizzato elementi estranei e generici e non sufficienti a provare abitualità nel reato; (2) errata applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., contestando il diniego delle circostanze attenuanti e sostenendo che tale beneficio avrebbe potuto essere concesso per adeguare la pena al caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato la decisione della Corte Costituzionale n. 211/2022 che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, escludendo quindi profili di illegittimità costituzionale su cui il ricorrente poteva eventualmente far leva. Quanto ai motivi di merito, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale: l'imputato, sottoposto a misura di prevenzione (sorveglianza speciale), è stato sorpreso alla guida di un motociclo senza aver mai conseguito la patente, mostrando "insensibilità" ai controlli e contravvenendo alle prescrizioni, inoltre emergono plurimi precedenti penali; tali elementi legittimano l'esclusione dell'art. 131-bis. Analogamente, il diniego del beneficio dell'art. 62-bis è stato ritenuto adeguatamente motivato (tenuto conto dei precedenti e della mancanza di resipiscenza dell'imputato), con richiamo alla giurisprudenza che consente al giudice del merito di basare la decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    La Corte Costituzionale (sent. n.211/2022) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate; la norma è quindi confermata applicabile nel caso concreto e non costituisce motivo valido di doglianza.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Cause di non punibilità per particolare tenuità: possono essere escluse quando la condotta e il contesto (es. violazione di prescrizioni derivanti da misura di prevenzione, pluralità di precedenti) dimostrino pericolosità sociale o insensibilità ai controlli; il giudice del merito può valorizzare tali elementi nella valutazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede il beneficio delle circostanze attenuanti: il giudice del merito può concederlo o negarlo in base alla valutazione degli elementi di cui all'art. 133; il diniego, se motivato con riferimento a precedenti e mancanza di resipiscenza, è legittimo.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi per la valutazione delle attenuanti generiche; la giurisprudenza consente che anche un solo elemento tra quelli indicati sia sufficiente a giustificare il diniego o la concessione delle attenuanti.

  • art. 610 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla competenza delle sezioni della Corte di Cassazione; qui è stata richiamata per la rimessione ad altra sezione in attesa della decisione costituzionale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; comporta, in mancanza di prova di colpa, anche l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 211 del 17/10/2022

    Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 73 d.lgs. n.159/2011, influendo sul rigetto del ricorso che aveva fatto leva su profili di illegittimità.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una rilettura dei fatti: se le censure si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze di merito, il ricorso è inammissibile.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) può essere esclusa quando la condotta dimostri insensibilità a misure di controllo o prescrizioni e sussistano precedenti che indicano pericolosità sociale.
  • Per la concessione o il diniego delle attenuanti (art. 62-bis e art. 133 c.p.) è sufficiente che il giudice del merito individui anche un solo elemento ritenuto prevalente; la valutazione motivata sul punto è difficilmente sindacabile in cassazione.
  • Se la Corte Costituzionale ha già dichiarato la legittimità di una norma impugnata, la relativa doglianza perde efficacia e il ricorso è destinato a fallire su quel punto.
  • In caso di ricorso inammissibile il giudice della cassazione può condannare il ricorrente alle spese e applicare una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende); occorre dunque valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni prive di fondatezza giuridica.

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