Sentenza n. 120/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 30 novembre 2017, notificata il 21.12.17, di accertamento di inottemperanza alla demolizione e di applicazione della sanzione amministrativa ex art. 31 co. 4 bis del DPR 6.6.01 n. 380; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguenziale o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un immobile abusivo per il quale era stata presentata nel 1986 un'istanza di condono edilizio, respinta dal Comune nel 2014. Dopo il diniego, il Comune aveva adottato nel 2015 un'ordinanza di demolizione, rimasta ineseguita, e nel 2017 aveva accertato l'inottemperanza applicando la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente aveva sostenuto che l'abuso risalisse al 1979 e che, pertanto, dovesse applicarsi esclusivamente la disciplina sanzionatoria vigente all'epoca della realizzazione, senza possibilità di disporre l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, istituto ritenuto successivo. In appello ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'applicazione della sanzione pecuniaria introdotta nel 2014, invocando il principio di irretroattività delle norme sanzionatorie e qualificando la misura come afflittiva. Il CGARS ha preliminarmente rilevato la dubbia ammissibilità dell'impugnazione per possibile carenza originaria di interesse, poiché il bene risultava già transitato al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001; ha tuttavia esaminato e respinto l'appello nel merito.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR che aveva rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il tempo di realizzazione dell'abuso non fosse il dato decisivo: l'atto impugnato non sanzionava direttamente l'edificazione del 1979, ma accertava l'inottemperanza all'ordine di demolizione adottato nel 2015. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale è stata qualificata come effetto collegato alla persistente inosservanza dell'ingiunzione demolitoria, e non come sanzione ancorata al momento originario dell'abuso. Il Collegio ha inoltre confermato che, nel sistema siciliano, la l.r. n. 37/1985 operava, per il periodo rilevante, mediante rinvio dinamico alla disciplina statale dell'art. 7 l. n. 47/1985, poi trasfusa nell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto applicabile la sanzione pecuniaria dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, introdotta nel 2014, poiché essa sanziona l'inottemperanza all'ordine di demolizione, distinta e autonoma rispetto all'abuso originario. L'inottemperanza è stata qualificata come illecito permanente, protratto sino alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Poiché l'ordine di demolizione era del 2015 e l'accertamento dell'inottemperanza del 2017, la norma del 2014 è stata applicata a una condotta successiva alla sua entrata in vigore, senza retroattività. L'ordinanza è stata inoltre ritenuta espressione di un potere vincolato nei presupposti, costituiti dall'esistenza dell'ordine di demolizione, dal decorso del termine assegnato e dalla mancata ottemperanza. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
Disciplina l'ingiunzione di demolizione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza e i relativi effetti; l'acquisizione è collegata alla mancata esecuzione dell'ordine demolitorio e non direttamente al momento di realizzazione dell'abuso.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione; la disposizione si applica quando l'inottemperanza si verifica e permane dopo la sua entrata in vigore.
art. 17, comma 1, lett. q), d.l. n. 133/2014, convertito dalla l. n. 164/2014
Ha introdotto nell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
La disciplina regionale siciliana, nel periodo antecedente alla l.r. n. 16/2016, vi rinvia dinamicamente, consentendo l'applicazione dell'assetto sanzionatorio statale evolutosi e poi trasfuso nell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
l.r. n. 37/1985
Nel sistema regionale siciliano opera, per il periodo considerato, mediante rinvio dinamico alla disciplina statale in materia di sanzioni edilizie.
art. 32 l. n. 1150/1942, come modificata dalla l. n. 765/1967
Normativa sanzionatoria invocata dall'appellante come disciplina applicabile all'epoca della realizzazione dell'abuso; il Collegio non la ritiene decisiva perché la fattispecie esaminata riguarda la successiva inottemperanza all'ordine di demolizione.
principio di irretroattività delle norme sanzionatorie
Non impedisce l'applicazione della sanzione introdotta nel 2014 quando la condotta sanzionata, consistente nell'inottemperanza all'ordine di demolizione, si colloca e permane dopo l'entrata in vigore della norma.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è collegata alla persistente inottemperanza all'ordine di demolizione e non direttamente al momento di realizzazione dell'abuso edilizio.
- Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alle conseguenze dell'inottemperanza a un ordine di demolizione, rileva il momento in cui si verifica e permane l'illecito omissivo, non quello in cui è stato realizzato il manufatto abusivo.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 può essere applicata senza violare il principio di irretroattività quando l'ordine di demolizione e la relativa inottemperanza si collocano dopo l'entrata in vigore della disposizione introduttiva.
- L'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce un illecito permanente, destinato a protrarsi sino all'esecuzione della demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi; la disciplina vigente durante tale permanenza può regolare le conseguenze dell'inosservanza.
- L'ordinanza che accerta l'inottemperanza e applica le conseguenze previste dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce esercizio di un potere vincolato nei presupposti, quando risultino l'ordine di demolizione, il decorso del termine assegnato e la mancata ottemperanza.
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