Cassazione Penale, Ordinanza n. 35534/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, condannato dal Tribunale di Latina con sentenza del 16 ottobre 2024 e con condanna confermata dalla Corte d’appello di Roma, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per un reato previsto dal d.lgs. 74/2000, ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., in relazione al processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, lamentando l’utilizzabilità degli elementi raccolti nell’attività ispettiva. Con il secondo ha denunciato vizio di motivazione sulla prova che egli fosse il legale rappresentante della società al momento del fatto. Con il terzo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ha inoltre contestato la dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque tardivo, poiché non proposto con i motivi di appello: l’art. 220 disp. att. c.p.p. non comporta di per sé l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti, che deve derivare da una specifica previsione del codice di rito; inoltre, chi eccepisce l’inutilizzabilità deve indicare gli atti viziati e la loro incidenza sulla decisione. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché generico ed esplorativo: la prova della qualità di legale rappresentante pro tempore risultava dal verbale di constatazione, i cui contenuti non erano stati specificamente contestati. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato respinto come manifestamente infondato: il loro riconoscimento richiede elementi positivi e non discende dalla sola assenza di elementi negativi o dallo stato di incensuratezza. Anche la censura sulla pena è stata ritenuta inammissibile e manifestamente infondata, perché reiterativa e diretta a ottenere una nuova valutazione di merito; la pena, prossima al minimo edittale, era stata motivata in relazione all’imposta evasa e non risultava arbitraria o illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è norma di raccordo tra l'attività ispettiva e quella investigativa: tale norma non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità sicché la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità, a fini penali, degli elementi di prova, dichiarativi o documentali, acquisiti una volta superato il confine.
La disposizione raccorda attività ispettiva e investigativa, ma la sua violazione non determina automaticamente l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti: la sanzione deve essere prevista autonomamente dalle norme processuali applicabili.
Non sussiste, dunque, una generale inutilizzabilità ex 191 cod. proc. pen. perché la norma non prevede un divieto di acquisizione delle prove, come sostanzialmente sostenuto dal ricorrente, ma l'applicazione della disciplina codicistica.
L’art. 191 c.p.p. non fonda una generale inutilizzabilità per la sola violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p.; occorre una specifica violazione delle regole codicistiche sull’acquisizione della prova.
Il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo.
Le attenuanti generiche non spettano automaticamente per l’assenza di elementi sfavorevoli o per l’incensuratezza: il loro riconoscimento presuppone elementi positivi meritevoli di particolare considerazione.
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
La motivazione sulla commisurazione della pena può limitarsi a indicare, anche sinteticamente, l’impiego dei criteri dell’art. 133 c.p.; una motivazione analitica è necessaria quando la pena supera notevolmente la media edittale.
La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
La determinazione della pena e delle variazioni connesse alle circostanze appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, soggetta ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
Alla declaratoria d’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina del 16/10/2024, che aveva condannato 74/2000, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.
La sentenza identifica la disciplina del reato contestato nel d.lgs. 74/2000, ma il testo fornito non indica la specifica fattispecie né l’articolo incriminatore.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. non determina automaticamente l’inutilizzabilità degli elementi raccolti nell’attività ispettiva: la sanzione deve essere prevista da una specifica disposizione processuale applicabile.
- Chi deduce l’inutilizzabilità della prova deve individuare gli atti concretamente viziati e spiegare la loro incidenza sulla decisione impugnata; una contestazione generica o meramente esplorativa è inammissibile.
- L’obbligo di applicare le garanzie del codice di rito nell’attività ispettiva sorge quando emerge la possibile rilevanza penale dello specifico fatto, senza estendersi automaticamente a fatti diversi la cui rilevanza non sia ancora emersa.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di particolare rilievo e non sono dovute per la sola assenza di elementi negativi o per lo stato di incensuratezza.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione può essere sintetica quando la pena è congrua e non si discosta notevolmente dalla misura media edittale. In cassazione non è ammissibile chiedere una nuova valutazione della congruità, salvo che la determinazione sia arbitraria o illogica.
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