Cassazione Civile, Ordinanza n. 29818/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società mutuataria aveva stipulato con una società finanziatrice due contratti di mutuo e aveva chiesto di accertare che, per l’omessa indicazione del TAN, dovesse applicarsi il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 T.U.B., con rideterminazione dei piani di ammortamento e restituzione degli importi asseritamente indebitamente versati. Il tribunale aveva accolto la domanda rilevando la nullità della clausola sugli interessi per mancanza del TAN. La corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo sufficiente, ai fini della trasparenza e della determinabilità del prezzo del mutuo, l’indicazione contrattuale degli interessi concretamente dovuti in ciascuna rata e del piano di ammortamento, anche senza espressa menzione del TAN. Con il ricorso per cassazione la mutuataria ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1815, comma 1, e 1284, comma 3, c.c., nonché dell’art. 117, commi 4 e 7, lett. a), T.U.B., sostenendo che la sola indicazione del TAEG/ISC e del piano di ammortamento non soddisfacesse l’onere di forma imposto per gli interessi; 2) violazione dell’art. 1346 c.c., perché il TAN sarebbe stato solo desumibile mediante operazioni matematiche e non determinato da criteri univoci e fissi. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che nei contratti di mutuo è conforme all’art. 117 T.U.B. e all’art. 1284 c.c. anche la pattuizione che, pur senza esplicita indicazione del TAN, riporti il piano di ammortamento e l’ammontare concreto degli interessi dovuti nelle rate, quando ciò consenta una determinazione certa e obiettiva del costo del finanziamento. Ha inoltre giudicato rispettato l’art. 1346 c.c. perché TAN e importo degli interessi sono grandezze tra loro interdipendenti e una volta nota una è automaticamente determinabile l’altra mediante formula matematica. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"salva una diversa volontà delle parti"
la clausola consente che il prezzo del mutuo e la disciplina degli interessi siano determinati anche con modalità diverse dalla formale indicazione del TAN, purché la volontà delle parti sia espressa in modo certo e obiettivo.
la forma scritta per gli interessi extralegali è soddisfatta anche mediante richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, non necessariamente con l’indicazione numerica in cifre del tasso.
art. 117, commi 4 e 7, lett. a), D.Lgs. n. 385 del 1993
la norma di trasparenza è volta a eliminare le asimmetrie informative e può essere soddisfatta non solo dall’indicazione del TAN, ma anche da criteri contrattuali obiettivi che consentano di ricostruire con certezza il costo del finanziamento; in caso di validità della determinazione non opera il tasso sostitutivo.
l’oggetto del contratto è validamente determinato quando la grandezza economica è ricavabile con certezza da dati contrattuali e da una formula matematica, senza margini di discrezionalità del creditore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale base normativa dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel contratto di mutuo, il requisito di forma degli interessi non richiede necessariamente la puntuale indicazione in cifre del TAN, potendo essere soddisfatto anche mediante la previsione del piano di ammortamento e di criteri contrattuali obiettivi che consentano di determinare con certezza l’ammontare degli interessi dovuti.
- La trasparenza richiesta dalla normativa bancaria è rispettata quando il cliente possa conoscere ex ante il costo del finanziamento sulla base di elementi contrattuali chiari, obiettivi e verificabili, senza affidamento a scelte discrezionali dell’intermediario.
- Ai fini della determinabilità dell’oggetto del contratto, è sufficiente che il tasso o l’ammontare degli interessi siano ricavabili in modo certo da dati pattuiti e da una formula matematica, non essendo necessario che la pattuizione contenga la grandezza in forma già esplicitata.
- La mancanza dell’indicazione espressa del TAN non comporta automaticamente la nullità della clausola sugli interessi, se il contratto consente comunque di individuare in modo inequivoco la misura del costo del denaro e il relativo piano di rimborso.
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