Cassazione Civile, Ordinanza n. 22198/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina da un incendio sviluppatosi in un capannone adibito a deposito merci durante lavori di riparazione del tetto commissionati dalla società incaricata della gestione dell'immobile a una ditta individuale. La società che aveva subìto la distruzione di merci e archivi convenne in giudizio l’esecutore materiale dei lavori, la società che deteneva e utilizzava il magazzino, la società di gestione immobiliare e i soggetti proprietari/assicurativi, chiedendo il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. In primo grado fu affermata la responsabilità dell’esecutore dei lavori e della società depositaria delle merci, mentre fu esclusa la responsabilità del proprietario formale e del precedente conduttore. In appello la Corte territoriale estese la responsabilità anche alla società di gestione immobiliare, ritenendo che avesse commissionato lavori pericolosi in un capannone privo di adeguati presidi antincendio. La compagnia assicuratrice della società di gestione immobiliare ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2051 c.c., assumendo che il danno fosse stato causato dal dipendente dell’appaltatore e che, quindi, dovesse escludersi la responsabilità da custodia della propria assicurata; (2) violazione dell’art. 2051 c.c. per caso fortuito, deducendo che la condotta del terzo fosse autonoma, anomala e imprevedibile; (3) omesso esame e violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dell’art. 100 c.p.c., contestando la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale della propria assicurata sulla polizza a secondo rischio e l’asserito difetto di interesse a far valere la copertura assicurativa. Sono stati proposti anche ricorsi incidentali dalla società di gestione immobiliare, dalla società depositaria e da altra compagnia assicuratrice, con censure sulla qualificazione della responsabilità, sulla polizza e sulla ripartizione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della compagnia assicuratrice e quello incidentale dell’altra compagnia; ha rigettato il ricorso incidentale della società di gestione immobiliare; ha accolto solo per quanto di ragione il quinto motivo del ricorso incidentale della società depositaria, cassando senza rinvio i capi della sentenza d’appello che l’avevano condannata a rifondere le spese in favore di soggetti rispetto ai quali non risultava causalmente soccombente. La Corte ha chiarito che la responsabilità della società di gestione immobiliare non era stata affermata ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., per avere commissionato lavori intrinsecamente pericolosi in condizioni di evidente insicurezza del fabbricato e senza adeguati accorgimenti. Perciò le doglianze basate sulla custodia e sul caso fortuito erano inconferenti. Quanto alla polizza a secondo rischio, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di difetto di interesse, non essendo stata proposta un’autonoma domanda di accertamento sul contenuto della clausola e non risultando censurata la ratio della decisione di merito. Sulle spese, invece, è stata cassata senza rinvio la condanna della società depositaria verso le assicurazioni e verso l’ente previdenziale, perché tali chiamate in causa non erano causalmente imputabili a essa.
Norme richiamate
La censura fondata sulla responsabilità da custodia è stata ritenuta inconferente perché la Corte d'appello non aveva applicato tale titolo di responsabilità alla società di gestione immobiliare, avendo invece fondato la condanna su colpa aquiliana.
La responsabilità della società di gestione immobiliare è stata ricondotta alla clausola generale del neminem laedere, per aver commissionato lavori pericolosi senza adeguate misure di sicurezza e senza verifiche sull'autonomia e l'attrezzatura dell'appaltatore.
È stato rilevato il difetto di interesse del ricorso principale della compagnia assicuratrice e dell'impugnazione incidentale sulla polizza a secondo rischio, in mancanza di una domanda autonoma di accertamento del contenuto della clausola o di un concreto interesse processuale.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il motivo relativo alla polizza è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e per mancata localizzazione e trascrizione delle clausole rilevanti del contratto assicurativo.
Le deduzioni sulla non opponibilità ai terzi delle clausole del contratto di appalto sono state ritenute non decisive rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Le doglianze sull'autonomia dell'appaltatore e sui doveri del committente sono state ritenute non pertinenti alla ratio della condanna, fondata non sulla responsabilità da appalto ma su colpa propria della società di gestione.
L'evocazione della responsabilità per fatto dell'ausiliario è stata giudicata estranea alla ratio decidendi, perché la condanna non si fondava su un rapporto di preposizione con l'appaltatore.
La deduzione dell'affittuaria di azienda circa i limiti del proprio potere di intervento sul bene è stata ritenuta non decisiva, poiché la sua responsabilità è stata affermata quale depositaria delle merci e per l'inadeguatezza della custodia.
La società depositaria è stata ritenuta responsabile per non avere adottato, con la diligenza del buon padre di famiglia, misure idonee a preservare i beni affidati, specialmente rispetto al rischio incendio.
La causa di esonero per perdita della cosa non è stata ritenuta applicabile, essendo la perdita riconducibile a una negligenza propria della depositaria e non a un evento esterno liberatorio.
Le scritture contabili sono state richiamate come possibile elemento indiziario, ma le censure sull'uso delle stesse sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
La Corte ha cassato senza rinvio i capi sulle spese ove la statuizione non poteva più essere pronunciata nei confronti di soggetti rispetto ai quali mancava il necessario presupposto processuale o la domanda era comunque improponibile.
È stato applicato il termine lungo di impugnazione, in assenza di notificazione della sentenza.
I ricorsi incidentali tempestivi sono stati considerati efficaci nonostante l'inammissibilità del ricorso principale.
art. 157, secondo comma, c.p.c.
Le nullità relative della consulenza tecnica avrebbero dovuto essere tempestivamente eccepite e riproposte nei gradi di merito, altrimenti risultano precluse in cassazione.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non acquisite o non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disapplica il principio del libero convincimento nei limiti consentiti.
Per i giudizi introdotti prima della riforma del 2009 continua ad applicarsi la regola che consente il conferimento della procura con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La cancellazione della società contumace nel corso del giudizio di appello non ha determinato, nel caso concreto, nullità rilevante della decisione, in ragione della sua posizione processuale e dell'assetto delle domande.
La questione dell'interruzione per estinzione della parte non è emersa in modo processualmente rilevante in appello poiché la parte era contumace.
La morte/estinzione della parte contumace non ha prodotto, nel caso concreto, effetti interruttivi utili a travolgere il giudizio di appello.
La regolazione delle spese segue la soccombenza, ma la condanna non può gravare su una parte per spese causate da chiamate in causa non imputabili alla sua condotta processuale.
È stata richiamata per il regolamento delle spese nei casi di reciproca soccombenza e per la compensazione parziale.
La contestazione sulla legittimazione a invocare la polizza è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e non per un diretto esame della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- La responsabilità di chi commissiona lavori pericolosi in un immobile non va automaticamente sussunta nell'art. 2051 c.c. solo perché il soggetto abbia la gestione o la disponibilità del bene: se la condanna è fondata su una condotta colposa specifica, la censura deve investire quella colpa in concreto e non la custodia.
- Il caso fortuito non è configurabile quando l'evento dannoso sia stato reso prevedibile dal tipo di lavorazione commissionata e dallo stato dei luoghi; la mera autonomia dell'appaltatore non esclude la responsabilità del committente se questi ha omesso cautele esigibili.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo fondato su clausole contrattuali deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre indicare e trascrivere le clausole rilevanti e localizzarle nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia utilizzato prove inesistenti o abbia attribuito a un mezzo istruttorio un regime probatorio diverso da quello previsto dalla legge; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove.
- Le nullità relative della consulenza tecnica d'ufficio devono essere tempestivamente eccepite nel merito e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Le convenzioni interne tra soggetti che partecipano a una catena contrattuale non sono automaticamente opponibili al terzo danneggiato; ai fini della responsabilità verso l'esterno rileva la condotta causalmente efficiente accertata in concreto.
- In tema di spese di lite, la condanna può essere cassata senza rinvio quando il capo sulle spese sia stato pronunciato a carico di una parte rispetto alla quale mancava una base causale o processuale idonea a giustificare la soccombenza.
- La mera esistenza di una polizza assicurativa non basta a fondare l'interesse a un accertamento sul suo contenuto se non sia proposta una domanda autonoma di accertamento del rapporto assicurativo o non sia dimostrato un concreto riflesso processuale sulla decisione da assumere.
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