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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16469/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scano impugna la sentenza del Tribunale di Cagliari del 5/6/2024 che lo aveva condannato per porto di arma/oggetto atto a offendere (coltello a serramanico trovato nel marsupio). Denuncia inosservanza ed errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione: sostiene che non vi erano elementi per escludere che il porto fosse giustificato (aveva detto che il coltello serviva per lavoro in campagna) e che il Tribunale ha espresso solo ipotesi. Contesta inoltre la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), rilevando la non abitualità del comportamento e le ridotte dimensioni del coltello.

La decisione

Il Collegio ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per porto di oggetti atti a offendere nella forma di lieve entità (art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110). Il giudice ha ritenuto non credibile la giustificazione fornita dall'imputato alla luce delle circostanze di tempo e luogo, della distanza e della direzione dell'azienda rispetto al punto di fermo, dell'assenza di altri strumenti di lavoro nell'autovettura e del comportamento dell'imputato (retromarcia e fuga al momento del posto di controllo). Quanto alla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il Collegio ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui le modalità della condotta e il vano tentativo di giustificazione non consentivano di escludere la necessità di pena; è stata invece riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità ex art. 4, terzo comma, legge n.110/1975. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110

    art. 4, secondo comma; art. 4, terzo comma

    L'art. 4 (secondo comma) richiede un "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti a offendere: il motivo è giustificato solo quando le esigenze dell'agente corrispondano a comportamenti leciti tenendo conto della natura dell'oggetto, delle modalità, delle condizioni soggettive, dei luoghi e della normale funzione dell'oggetto. Il terzo comma consente di applicare una riduzione (lieve entità) quando la condotta abbia modesta offensività; nel caso concreto il giudice ha riconosciuto la lieve entità ma ha ritenuto assente il giustificato motivo.

  • codice penale

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Nel caso, il Tribunale ha ritenuto che tali presupposti non sussistessero a causa delle modalità oggettive del comportamento e del tentativo non credibile di giustificazione.

  • codice penale

    Fornisce i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) che devono essere considerati per la valutazione della tenuità: il Collegio ha applicato tali criteri per escludere l'art. 131-bis nel caso concreto.

  • codice di procedura penale

    Dispone la condanna alle spese del procedimento; il ricorrente è stato condannato al loro pagamento ai sensi di tale disposizione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4 e Sez. U)

    Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019 (Rhimi); Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Richiamate come principi orientativi: la giurisprudenza specifica i parametri del "giustificato motivo" per il porto di oggetti atti a offendere e chiarisce che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede un giudizio complessivo e congiunto di tutte le peculiarità della fattispecie; tali principi sono stati applicati dal giudice di merito e confermati dal Collegio.

Massime di principio

  • La giustificazione del porto di un oggetto atto a offendere ("giustificato motivo") va valutata in concreto: natura dell'oggetto, luogo e tempo in cui è stato trovato, direzione e distanza rispetto a eventuali esigenze legittime, modalità del comportamento e presenza di altri strumenti pertinenti al lavoro dichiarato.
  • La mera affermazione dell'interessato che l'oggetto serviva per lavoro non è sufficiente: il giudice valuta la credibilità in relazione alle circostanze oggettive (assenza di altri strumenti, percorso, comportamento al momento del fermo).
  • La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva delle modalità di condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo; la piccola dimensione dell'oggetto o la non abitualità del comportamento, da sole, possono non essere decisive.
  • Comportamenti quali la fuga o manovre anomale al momento del controllo e la mancanza di elementi a supporto della motivazione dichiarata dall'imputato peggiorano la credibilità della giustificazione e ostano al riconoscimento della non punibilità per tenuità.
  • Per aumentare la probabilità di successo in situazioni simili, occorre fornire prove concrete e coerenti (es. attrezzature di lavoro presenti, percorsi compatibili, documentazione dell'impiego, testimoni) che colleghino il porto dell'oggetto a esigenze lecite e concordanti con la sua normale funzione.

Testo integrale

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