Sentenza del 20/03/2015 n. 5621 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'ICI per gli anni 1993 e 1996. La Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto l'efficacia di un precedente giudicato esterno, relativo alle stesse parti ma agli anni d'imposta 1995 e 1997, ritenendolo applicabile anche alle annualità oggetto del giudizio. Il Comune ha impugnato la decisione sostenendo: la nullità della sentenza per ultrapetizione, poiché la società non aveva eccepito il giudicato; la violazione delle norme sul giudicato, poiché non sarebbe stato verificato adeguatamente il passaggio in giudicato della precedente sentenza; e, soprattutto, l'erronea estensione del giudicato ad annualità diverse, caratterizzate da presupposti fattuali potenzialmente differenti.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi: il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio, poiché mira a evitare decisioni contrastanti, e la sentenza precedente risultava comunque prodotta in copia conforme con attestazione del passaggio in giudicato. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che il riconoscimento del diritto all'ICI per alcune annualità non comporti automaticamente l'efficacia del giudicato per anni diversi, soprattutto quando la situazione materiale può essere cambiata nel tempo, come nel caso di un fabbricato ancora in corso di edificazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che dovrà esaminare le ulteriori censure e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
La Corte ha escluso la violazione della norma, poiché il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice e non costituisce materia riservata esclusivamente all'iniziativa delle parti.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti
Il giudicato vincola le parti solo entro i limiti dell'accertamento effettivamente compiuto e non può essere esteso automaticamente a periodi d'imposta diversi quando cambiano i presupposti di fatto.
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione
La precedente sentenza deve essere effettivamente definitiva; nel caso concreto la Corte ha ritenuto provato il passaggio in giudicato tramite copia conforme con relativa attestazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e seguenti
Le disposizioni disciplinano le impugnazioni nel processo tributario e sono state richiamate in relazione alla verifica dell'efficacia e della definitività della precedente decisione.
Principio del ne bis in idem
Il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio perché tutela l'interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e impedisce la formazione di giudicati tra loro contraddittori.
Massime di principio
- Una sentenza definitiva può produrre effetti vincolanti in un altro processo solo se riguarda lo stesso punto fondamentale, con identità sostanziale dei presupposti giuridici e fattuali.
- Nel contenzioso tributario il riconoscimento di un diritto per una determinata annualità non si estende automaticamente ad altri periodi d'imposta.
- Quando il presupposto dell'imposta può modificarsi nel tempo, come nel caso di edificazione o trasformazione di un immobile, ogni annualità deve essere valutata autonomamente.
- Il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio dal giudice, anche se non è stato espressamente eccepito dalla parte, per evitare decisioni incompatibili.
- Chi invoca un giudicato deve dimostrare non solo che la precedente sentenza è definitiva, ma anche che vi è corrispondenza tra le parti, l'oggetto, il periodo rilevante e i presupposti della controversia.
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