Cassazione Civile, Ordinanza n. 06658/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto opposizione all’esecuzione immobiliare iniziata dalla banca sulla base di un mutuo fondiario e del relativo atto di erogazione e quietanza. In primo grado e in appello avevano chiesto anche l’accertamento della nullità del mutuo e dell’atto di erogazione per asserita violazione del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB, sostenendo inoltre che il tasso di interesse convenzionale e quello moratorio superassero il tasso soglia. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione ritenendo non provato il superamento del limite di finanziabilità. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di una dichiarazione della banca, da cui avrebbero dovuto desumersi il valore del bene ipotecato e l’ammontare del mutuo, con conseguente superamento del limite; con il secondo motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., lamentando che le prove ritualmente acquisite, in particolare un contratto di compravendita in atto pubblico, fossero state valutate contra legem.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi di valutazione probatoria, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito. Ha inoltre richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB non comporta la nullità del mutuo né la sua conversione in mutuo ordinario. Ne sono seguite la condanna alle spese, l’applicazione delle ulteriori statuizioni ex art. 96 c.p.c. e l’atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il richiamo al limite di finanziabilità viene trattato come tema di fatto; la Corte richiama inoltre l’orientamento secondo cui il suo superamento non determina nullità del mutuo né conversione in mutuo ordinario.
La censura non è accolta perché, sotto la veste di violazione del principio di disponibilità e della valutazione della prova, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito.
La doglianza sulla valutazione delle prove è ritenuta inammissibile quando si traduce in richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione.
La censura relativa all’efficacia probatoria dell’atto pubblico non supera il vaglio di ammissibilità perché diretta a contestare l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo formalmente ricondotto alla violazione di legge è inammissibile quando in realtà tende a contestare l’accertamento di fatto.
È richiamato per la proposta di definizione anticipata, poi condivisa dal collegio.
art. 96 c.p.c., commi terzo e quarto
La Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste per la lite secondo quanto indicato nel dispositivo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettando violazioni di norme di diritto o vizi di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La censura relativa al superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario richiede un effettivo errore di diritto o un vizio dell’accertamento dedotto nei limiti consentiti; non è sufficiente riproporre la diversa lettura delle prove documentali.
- Il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, secondo l’orientamento richiamato, non determina di per sé la nullità del mutuo né la sua conversione in mutuo ordinario.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, riservato al giudice di merito.
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