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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41520/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di conferma della misura di prevenzione della confisca dell'intero capitale sociale della societa' Infrastrutture Stradali s.c.p.a., denunciando violazione degli artt. 20 e 26 del d.lgs. 159/2011 e la carenza o apparente inesistenza della motivazione. Contestano la riconducibilita' della societa' al proposto Giovanni Citarella e la legittimita' degli acquisti di quote da parte di Gennaro e Christian Citarella e delle successive cessioni a Francesco e Luisa Spinelli, sostenendo che i pagamenti erano compatibili con i redditi dei venditori (Salvatore e Pasquale Pepe) e con i redditi dei compratori. In aggiunta sono stati depositati motivi nuovi volti a far valere che, per acquisizioni intervenute tra il 29/05/2014 e il 19/11/2017, non dovrebbe trovare applicazione il divieto di giustificare la provenienza dei beni attraverso proventi di evasione fiscale (riferimento alle Sezioni Unite Repaci), e in subordine e' sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 in relazione all'art. 240-bis cod. pen.

La decisione

Il ricorso di Francesco Citarella e' dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (non avendo partecipato all'appello). I ricorsi di Gennaro Citarella, Christian Citarella e Luisa Spinelli sono dichiarati inammissibili poiche' fondati su motivi non consentiti in cassazione (vizi di merito e doglianze di motivazione gia' dedotte e correttamente affrontate in appello). La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia esaustiva, coerente e fondata su valutazioni probatorie non sindacabili in sede di legittimita'. E' dunque esclusa carenza assoluta o apparenza della motivazione e confermata la statuizione di prevenzione della confisca della societa'. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'. I motivi aggiunti depositati successivamente sono dichiarati inammissibili per collegamento al vizio originario.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)

    Gli artt. 20 e 26, richiamati dai ricorrenti, concernono i presupposti soggettivi e oggettivi della misura di prevenzione; la Corte ha ritenuto che le censure in ordine a tali norme fossero in realta' contestazioni di merito, gia' affrontate dalla Corte d'appello e non deducibili in cassazione.

  • art. 24 d.lgs. n. 159/2011

    E' stato prospettato un raccordo con l'art. 240-bis c.p. e una presunta illegittimita' costituzionale; tuttavia, la Corte non ha affrontato la questione di merito perche' i motivi risultavano inammissibili.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Riferito dalla difesa nell'ambito della questione di costituzionalita' connessa all'art. 24 d.lgs. 159/2011; la pronuncia sulla costituzionalita' e' stata evitata per inammissibilita' del ricorso.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che ipotesi di motivazione assente o apparente possono costituire violazione di legge ai sensi dell'art. 125 solo quando il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato dalla parte che sia potenzialmente decisivo.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    La cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione e' ammessa solo per violazione di legge; non sono deducibili in questa sede vizi che consistono in mera rivalutazione del materiale probatorio o della logica della motivazione, salvo i casi previsti dall'art. 125 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilita' e facolta' di irrogare ammenda: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 33451/2014 (Repaci)

    Richiamata dalla difesa come riferimento temporale relativo alla possibilita' di giustificare la provenienza dei beni acquistati con somme derivanti da evasione fiscale per operazioni anteriori al 19/11/2017; la Corte ha osservato il profilo giurisprudenziale ma non ha ritenuto esaminare il tema per l'inammissibilita' del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione e' ammissibile soltanto per violazione di legge; le contestazioni che siano in realta' riedizioni di censure di fatto o delle valutazioni probatorie sono inammissibili.
  • La carenza o apparente inesistenza della motivazione integra violazione di legge solo quando il giudice omette del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato dalla parte che sia potenzialmente decisivo e capace, anche singolarmente, di determinare l'esito contrario del giudizio.
  • I motivi nuovi depositati in cassazione non sanano l'inammissibilita' dei motivi originari: l'inammissibilita' dei motivi iniziali si trasmette ai motivi aggiunti per il vincolo di connessione.
  • La mancata partecipazione al grado precedente (appello) comporta difetto di legittimazione ad impugnare in cassazione e determina l'inammissibilita' del ricorso proposto da chi non e' parte nel giudizio di appello.
  • Nelle procedure di prevenzione, le valutazioni sulla sproporzione tra redditi e patrimonio, sulla riconducibilita' societaria e sulla fittizieta' di trasferimenti sono valutazioni di fatto tipicamente riservate al giudice di merito e non rivedibili in cassazione salvo vizio di legge o motivazione assolutamente mancata.

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