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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34904/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi originari contro gli avvisi di liquidazione. Le spese dell'intero processo sono state compensate, poiché la normativa interpretativa rilevante è intervenuta solo nel corso del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto maggiori imposte di registro e ipotecaria, qualificando unitariamente come cessione di terreni una sequenza negoziale composta da: apertura di credito bancaria garantita da ipoteca sui terreni; costituzione di una s.a.s. con conferimento dei terreni da parte del socio; accollo non liberatorio del finanziamento da parte della società conferitaria. La Commissione tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, dovesse aversi riguardo alla natura intrinseca e agli effetti complessivi della sequenza, con prevalenza della sostanza economico-giuridica sull'apparenza formale. I ricorrenti hanno censurato tale impostazione, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, nella parte in cui la CTR aveva ritenuto legittima una riqualificazione unitaria dell'operazione e aveva considerato irrilevante il fatto che l'accollo non fosse liberatorio. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, valorizzando la sopravvenuta interpretazione autentica dell'art. 20, che impone di riferire l'imposta alla intrinseca natura e agli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo e senza considerare atti collegati o elementi extratestuali. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    versione originaria: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; versione modificata: "... sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    Per gli atti anteriori alla modifica, la Corte richiede comunque di applicare l'imposta riferendola alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto; la riqualificazione unitaria di più negozi collegati non è consentita sulla base della sola sostanza complessiva dell'operazione.

  • art. 1, comma 87, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Ha modificato l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 chiarendo che l'interpretazione dell'atto deve avvenire sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    È richiamato come disposizione che qualifica la modifica dell'art. 20 come interpretazione autentica, con efficacia retroattiva.

  • art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Sono richiamati nel riepilogo delle questioni di legittimità costituzionale già dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale rispetto alla disciplina interpretativa dell'art. 20.

  • artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.

    Sono menzionati solo in relazione a questioni di legittimità costituzionale dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. 131/1986, come interpretato autenticamente, impone di considerare la natura intrinseca e gli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, non quelli desumibili da atti esterni o collegati.
  • La riqualificazione fiscale unitaria di una pluralità di negozi tra loro collegati non può fondarsi, per gli atti soggetti alla disciplina applicabile nella fattispecie, su una lettura complessiva dell'operazione economica che prescinda dal contenuto del singolo atto.
  • Quando la questione è di puro diritto e non richiede accertamenti fattuali ulteriori, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
  • Le spese possono essere compensate quando il mutamento normativo/interpretativo rilevante interviene nel corso del giudizio di legittimità, incidendo sulla prevedibilità dell'esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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