Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/06/2020 n. 11828 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1899/22/15, depositata il 14 settembre 2015, che aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’intimazione di pagamento, ritenendo invalida la notifica della cartella presupposta. Con il primo motivo ha invocato la violazione dell’art. 39 c.p.c. e del principio del ne bis in idem, sostenendo che la ritualità della notifica fosse già stata decisa in un altro giudizio. Con il secondo ha contestato l’applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973: a suo dire, i ripetuti tentativi di notifica presso la residenza anagrafica del contribuente, presso l’abitazione dei genitori, e la sua asserita residenza fittizia giustificavano il deposito dell’atto in Comune senza ulteriori formalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e l’intero ricorso. Il primo è infondato: non vi era identità di oggetto tra il precedente giudizio, relativo all’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria e concluso con la sentenza della CTR n. 121/22/13, e quello sull’intimazione di pagamento, sicché non ricorrevano i presupposti della litispendenza. Anche il secondo è infondato: la mera assenza del destinatario, pur constatata in accessi ripetuti, non dimostra l’irreperibilità assoluta né supera da sola i dati anagrafici; in mancanza di elementi e ricerche idonei a provare che il contribuente si fosse trasferito in luogo sconosciuto, occorreva seguire il rito dell’art. 140 c.p.c. La notifica è risultata invalida anche perché non era stata inviata la raccomandata informativa (CAD) né prodotto il relativo avviso di ricevimento, necessario anche per le notifiche anteriori alla sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR favorevole al contribuente. La ricorrente è stata condannata a rifondere € 1.500,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 39 c.p.c.

    La litispendenza presuppone la identita' sia dei soggetti che dell'oggetto delle due cause contemporaneamente pendenti, cio' che nella specie di causa non si e' realizzato, atteso che nel processo promosso avanti alla CTP di Lecce, conclusosi con la sentenza n. 121/22/13 della CTR della Puglia, aveva ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento (iscrizione di ipoteca) del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello (intimazione di pagamento) impugnato avanti alla medesima CTP di Lecce e conclusosi con la sentenza n. 1899/22/15 della CTR della Puglia.

    La litispendenza richiede l’identità sia delle parti sia dell’oggetto delle cause pendenti. La comune questione sulla notifica della cartella non basta quando i giudizi riguardano atti impugnati diversi e autonomi.

  • Artt. 137 e 140 c.p.c.

    se il destinatario dell'atto di accertamento e' temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non e' possibile consegnare l'atto per irreperibilita', incapacita' o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioe' nel caso di irreperibilita' c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attivita' stabilite dall'articolo 140 c.p.c., richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e).

    Quando il destinatario è temporaneamente assente da un domicilio conosciuto, la notifica segue il rito dell’art. 140 c.p.c.; sono necessari il deposito in Comune, l’affissione dell’avviso alla porta e la comunicazione dell’avvenuto deposito tramite raccomandata informativa. La notifica si perfeziona al ricevimento della raccomandata o, comunque, trascorsi dieci giorni dalla sua spedizione.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perche' questi, nella circostanza, non e' stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perche' sconosciuto all'indirizzo indicato.

    La norma distingue l’irreperibilità relativa, che comporta l’applicazione dell’art. 140 c.p.c., dall’irreperibilità assoluta, per la quale si applica la procedura speciale prevista dall’art. 60. Quest’ultima richiede che il destinatario sia sconosciuto all’indirizzo e che il notificatore svolga ricerche nel Comune per verificare che non si tratti di un semplice cambio di indirizzo.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’assenza del destinatario, anche dopo più tentativi di notifica, non equivale automaticamente a irreperibilità assoluta e non consente da sola di ignorare la residenza risultante dai registri anagrafici.
  • Se residenza e indirizzo sono conosciuti ma il destinatario non viene trovato, la situazione è di norma di irreperibilità relativa: occorre seguire l’art. 140 c.p.c., comprese la raccomandata informativa e la prova del suo esito.
  • La procedura prevista per l’irreperibilità assoluta è utilizzabile quando ricerche attribuibili al notificatore e riferibili alla specifica notifica supportino la conclusione che il destinatario non abiti più nel Comune e sia sconosciuto all’indirizzo; la sola attestazione di irreperibilità non è sufficiente.
  • Per le notifiche eseguite secondo l’art. 140 c.p.c. anche prima della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, la regolarità richiede la prova della ricezione o del perfezionamento della raccomandata informativa, con produzione del relativo avviso di ricevimento.
  • La litispendenza richiede identità di parti e oggetto: cause relative ad atti diversi e autonomi non diventano la stessa causa solo perché riguardano una questione comune, quale la notifica di un atto presupposto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.