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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34278/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace nei confronti della massa l'atto con cui una società in bonis aveva ceduto a una società terza un ramo d'azienda comprensivo di beni, attrezzature, avviamento e contratti. I giudici di merito hanno ritenuto integrati i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, valorizzando la preesistenza di un rilevante passivo, il mutamento qualitativo del patrimonio per effetto della sostituzione di beni più agevolmente aggredibili con denaro o cespiti meno individuabili, la consapevolezza del pregiudizio in capo al cedente e la conoscenza della situazione debitoria anche in capo al terzo cessionario, desunta pure dai rapporti personali tra gli esponenti delle due società. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F., sostenendo che la revocatoria fallimentare non sarebbe applicabile all'atto, qualificato come cessione di beni mobili, beni mobili registrati, beni immateriali e contratti, rispetto alla quale sarebbe decorso il termine annuale di decadenza; 2) erronea affermazione della preesistenza di crediti rispetto all'atto, perché la Corte d'appello avrebbe valorizzato le domande di ammissione al passivo anziché la contabilità dell'anno 2009-2010; 3) erronea valutazione dell'eventus damni, lamentando che l'onere probatorio sarebbe stato indebitamente posto sul cessionario, che il patrimonio residuo non sarebbe stato pregiudicato e che il prezzo di cessione sarebbe stato congruo; 4) omessa motivazione sulla scientia damni, poiché il bilancio avrebbe mostrato un utile di esercizio; 5) insussistenza della participatio fraudis del terzo, non potendo questa essere desunta dal solo vincolo parentale tra gli esponenti societari. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile per novità della censura sul termine di decadenza, non trattata nei gradi di merito, e in parte infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente accertato, sulla base del bilancio e della documentazione acquisita, la preesistenza e consistenza del credito, il mutamento qualitativo del patrimonio e la consapevolezza del pregiudizio; ha inoltre ritenuto legittimo il ricorso a presunzioni semplici per dimostrare la partecipazione fraudolenta del terzo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la doglianza nuova sulla pretesa non esperibilità dell'azione revocatoria per decorso del termine di decadenza, perché non risultava trattata nei gradi di merito e non era stato assolto l'onere di indicarne la deduzione precedente. Ha poi ritenuto infondate le censure su eventus damni, scientia damni e participatio fraudis: l'utile di esercizio non coincide con la liquidità, la cessione del ramo d'azienda aveva determinato un mutamento qualitativo del patrimonio idoneo a rendere più difficile la soddisfazione dei creditori, la consapevolezza del pregiudizio del cedente era stata motivatamente affermata, e la partecipazione fraudolenta del terzo poteva essere desunta anche da presunzioni, compreso il vincolo parentale tra gli esponenti delle società. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 66 L.F.

    Richiamato quale base dell'azione revocatoria in ambito fallimentare; la Corte esamina tuttavia la censura sulla sua applicabilità dichiarandola inammissibile perché nuova in cassazione.

  • art. 2901 c.c.

    È la norma sulla revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce i presupposti dell'azione e l'onere probatorio gravante sulla curatela quando agisce in sede fallimentare.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciabile in cassazione; la ricorrente non ha articolato correttamente la censura sulla participatio fraudis.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni non trattate nei precedenti gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; la parte che le deduce deve indicare specificamente dove le abbia già prospettate.
  • Quando la curatela fallimentare agisce in revocatoria ordinaria, deve provare la consistenza e la preesistenza del credito e il mutamento quantitativo o qualitativo del patrimonio del debitore, non essendo automaticamente trasferito sul terzo l'onere di dimostrare la capienza del patrimonio residuo.
  • Ai fini dell'eventus damni non è necessario dimostrare un depauperamento in senso stretto: è sufficiente che l'atto renda oggettivamente più difficile la soddisfazione coattiva del credito, anche per effetto della sostituzione di beni facilmente aggredibili con beni o valori più facilmente distraibili.
  • L'utile di esercizio non coincide con la liquidità disponibile: ai fini della garanzia patrimoniale rileva la concreta disponibilità di mezzi finanziari idonei a soddisfare i creditori, non il solo risultato economico di bilancio.
  • La scientia damni può essere desunta in via presuntiva da elementi oggettivi della situazione debitoria del disponente, purché la motivazione sia congrua.
  • La participatio fraudis del terzo nell'atto dispositivo oneroso può essere provata anche mediante presunzioni semplici, inclusi rapporti personali o familiari idonei a rendere inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria del disponente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoriaInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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