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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06357/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta da alcuni familiari su un terreno agricolo sito in Ardea e sui manufatti edificati su di esso, assumendo di avere posseduto uti domini sia l'intero bene sia alcune quote di piena proprietà, nuda proprietà e usufrutto facenti capo agli altri familiari. In primo grado il tribunale aveva rigettato le domande di usucapione e la domanda riconvenzionale di accessione proposta da uno dei convenuti. In appello la corte territoriale, sulla base anche del giuramento decisorio della contumace, aveva riconosciuto solo l'usucapione dell'usufrutto relativo a una quota del terreno, rigettando il resto. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: omesso esame della domanda di usucapione del fabbricato; omessa pronuncia su tale domanda; violazione delle norme sulla prova, per il mancato esame delle istanze istruttorie testimoniali e di interpello; violazione delle norme sull'usucapione e sul giuramento decisorio, sostenendo che la prova sarebbe stata sufficiente per estendere l'usucapione anche alle ulteriori quote del terreno e ai fabbricati; violazione delle norme sulle spese di lite, per la mancata compensazione in ragione della soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla presunta omissione di esame della domanda sul fabbricato e alla mancata ammissione delle prove, osservando la presenza di "doppia conforme" e l'assenza, nel ricorso, degli elementi necessari a dimostrare la decisività dei mezzi istruttori richiesti. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo che pretendeva una diversa ricostruzione del possesso e della portata del giuramento decisorio, perché diretto a una nuova valutazione del merito. Infine ha reputato corretto il governo delle spese di lite, applicato secondo la soccombenza prevalente. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con nulla per la parte rimasta intimata, e con menzione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di cui al n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di una domanda; la nullità per omessa pronuncia va dedotta come error in procedendo ai sensi del n. 4; il ricorso non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non evidenzia una divergenza nella ricostruzione dei fatti tra primo e secondo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia integra un vizio di nullità della sentenza, ma nella specie la corte d'appello aveva comunque deciso sulla domanda, rigettando il resto dell'appello.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze probatorie non erano idonee a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • artt. 2721 e ss. c.c.

    La censura sulle prove testimoniali è inammissibile se non sono trascritti i capitoli e non sono indicati i testi e la loro specifica decisività.

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    Le censure non hanno dimostrato che gli elementi presuntivi invocati potessero superare le risultanze documentali valorizzate dai giudici di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Sono richiamati nel contesto della fase di trattazione e della deduzione delle istanze istruttorie.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate a sostegno della censura sulla prova.

  • art. 230 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate a sostegno della censura sulla prova.

  • art. 244 c.p.c.

    La prova testimoniale va articolata in modo specifico e decisivo per essere scrutinata in cassazione.

  • art. 1158 c.c.

    Per l'usucapione è necessario un possesso continuato, pacifico e inequivoco; in comunione l'usucapione tra comproprietari richiede un atto incompatibile con il godimento altrui e portato a loro conoscenza.

  • art. 2736 c.c.

    Il giuramento decisorio è stato invocato dai ricorrenti, ma la corte ha valorizzato il suo contenuto nei limiti consentiti dalla legge e senza attribuirgli efficacia decisiva oltre quanto accertato.

  • art. 2738 c.c.

    Le dichiarazioni rese in sede di giuramento decisorio dalla parte contumace/litisconsorte sono state considerate liberamente apprezzabili dal giudice di merito, non come prova legale intangibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza prevalente; la parte le cui domande principali sono respinte può essere condannata alle spese anche se la controparte ha visto rigettata una domanda riconvenzionale consequenziale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese resta nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge e non è sindacabile in cassazione salvo violazione del principio della non debenza a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mancata decisione su una domanda in sé considerata, ma solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • Quando vi è "doppia conforme" di merito, la censura motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specifiche divergenze nella ricostruzione dei fatti tra le due decisioni.
  • La deduzione di omessa pronuncia deve essere correttamente ricondotta al vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ma è infondata se la decisione di appello, letta nel suo complesso, ha comunque statuito sulla domanda, anche implicitamente o per rigetto del residuo.
  • La censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non trascrive in modo specifico i capitoli di prova, non indica i testimoni e non spiega la concreta decisività del mezzo istruttorio ai fini di una diversa decisione.
  • In tema di usucapione tra comproprietari, il mero godimento del bene o la gestione di fatto non sono sufficienti: occorre un atto o comportamento univoco che renda impossibile agli altri partecipanti il materiale rapporto col bene e manifesti in modo inequivoco l'intenzione di possederlo esclusivamente, conoscibile anche in forma non formale.
  • Il giuramento decisorio, una volta reso, va apprezzato dal giudice secondo la disciplina codicistica; le dichiarazioni della parte possono essere valutate nei limiti previsti dalla legge e non impediscono al giudice di trarre conclusioni coerenti con gli altri elementi di prova.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto la veste di violazione di legge, se la doglianza mira in realtà a sostituire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
  • Nel regolamento delle spese, il giudice può porle a carico della parte soccombente secondo il criterio della soccombenza prevalente; la compensazione è istituto discrezionale e non può essere pretesa solo perché una domanda riconvenzionale accessoria sia stata rigettata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImmaginazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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