Cassazione Civile, Ordinanza n. 18649/2018 del 13/07/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
Una società contribuente aveva impugnato dieci avvisi di mora e otto intimazioni di pagamento relativi a crediti, anche tributari, fondati su precedenti cartelle. Aveva dedotto l’inesistenza della notificazione delle cartelle presupposte, nonché prescrizione e decadenza dell’azione impositiva. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 344/11/11, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per gli atti relativi a ruoli non tributari e accolto parzialmente il ricorso per omessa notificazione delle cartelle. L’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione avevano appellato; la CTR della Campania, con sentenza n. 337/2012 depositata il 3 dicembre 2012, aveva dichiarato inammissibile il gravame dell’Ufficio perché non risultava provato il deposito di copia dell’appello presso la CTP. L’agente della riscossione ha proposto quattro motivi: omessa motivazione sull’estensione dell’inammissibilità al proprio appello; omessa pronuncia sul suo appello incidentale, riunito a quello principale; omessa pronuncia e violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il proprio appello era autonomo e tempestivamente depositato presso la CTR e la CTP il 28 novembre 2011; ulteriore violazione dell’art. 53 per avere la CTR esteso al suo gravame l’inammissibilità rilevata per quello dell’Agenzia. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso successivo, qualificato come incidentale, con due motivi: violazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il deposito presso la CTP risultava dagli atti, e, in subordine, vizio motivazionale sulla ricostruzione del materiale processuale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’agente della riscossione e rigettato quello incidentale dell’Agenzia delle entrate. I quattro motivi principali, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati: la riunione di procedimenti non elimina l’autonomia delle singole cause, sicché l’inammissibilità dell’appello di una parte non determina automaticamente l’inammissibilità dell’appello autonomamente proposto dall’altra. La CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame per la mancanza di prova del deposito dell’appello dell’Agenzia presso la CTP, senza rispettare tale principio rispetto al distinto appello dell’agente della riscossione. I due motivi incidentali dell’Agenzia sono stati dichiarati inammissibili: la denunciata mancata percezione di documenti presenti nei fascicoli configura un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., non un errore deducibile con ricorso per cassazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto previsto da tale disposizione, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste, infatti, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibilmente esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa.
La falsa percezione immediatamente verificabile dagli atti, relativa all’esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, costituisce errore revocatorio e non errore di giudizio deducibile con ricorso per cassazione.
art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
Va, infatti, ribadito il principio secondo cui: “La riunione di procedimenti non fa venire meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poiché le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all’altro, o agli altri procedimenti, l’inammissibilità dell’appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto nell’altro appello, tempestivamente notificato.”
La disciplina dell’appello tributario va applicata autonomamente a ciascuna causa riunita: l’inammissibilità del gravame di una parte non si comunica all’appello autonomo dell’altra parte per il solo fatto della riunione.
Massime di principio
- La riunione di più procedimenti non ne sopprime l’autonomia; pertanto, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta in uno di essi non si estende automaticamente all’impugnazione autonomamente proposta nell’altro.
- La svista del giudice consistente nell’affermare l’inesistenza di un fatto decisivo che risulta incontestabilmente dagli atti, o viceversa, integra errore revocatorio quando dipende da una falsa percezione oggettiva e non da un’attività valutativa; tale errore va fatto valere con revocazione e non con ricorso per cassazione.
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