Cassazione Penale, Sentenza n. 43443/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari con controllo elettronico. Il ricorrente deduceva: 1) venuto meno delle esigenze cautelari per effetto dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990, il suo stato di incensuratezza, le condizioni di salute, la distanza temporale dai fatti e l'unicita del reato; 2) vizio di motivazione e infondatezza dell'aggravante 416-bis.1 cod. pen., sostenendo di esserne stato costretto e non avente scelto il clan come fornitore; 3) inoperativita della presunzione relativa di esigenze cautelari per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1; 4) mancata motivazione sul differimento dell'esecuzione dell'ordinanza in attesa della disponibilita dello strumento elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto la Corte ha ritenuto il motivo non consentito perche il petitum iniziale era la sola sostituzione della misura e non la revoca, quindi non poteva essere rimesso in discussione l'esistenza del pericolo di reiterazione gia ritenuto. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha osservato che vige una presunzione relativa di esigenze cautelari per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 e che, dopo una condanna in primo grado, il giudizio di gravita indiziaria puo essere ridiscusso solo in presenza di nuove e concrete evidenze, non dedotte nel ricorso. L'ultimo motivo e stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, essendo gia stata eseguita la misura degli arresti domiciliari. Per effetto dell'inammissibilita il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sostanziale relativa al traffico illecito di stupefacenti, contestata al ricorrente come reato principale per cui era imputato.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Articolo relativo ad ulteriori fattispecie di reato in materia di stupefacenti; l'assoluzione per questo reato e stata invocata per sostenere il venir meno delle esigenze cautelari.
codice penale, art. 416-bis.1 (aggravante)
Aggravante per agevolazione di associazione mafiosa che comporta, ai fini cautelari, una presunzione relativa di esistenza di esigenze cautelari per i reati aggravati.
codice di procedura penale, art. 279
Indica il giudice procedente nelle misure cautelari; qui il GIP del Tribunale di Catania ha adottato l'ordinanza iniziale.
codice di procedura penale, art. 299
Regola l'incidente cautelare e delimita il petitum: la Corte ha richiamato che la domanda era volta alla sola sostituzione della misura, non alla revoca.
codice di procedura penale, art. 310
Consente l'impugnazione della decisione del giudice procedente; il ricorrente ha proposto appello e poi ricorso in Cassazione sull'ordinanza di sostituzione.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Stabilisce la presunzione relativa di esistenza di esigenze cautelari per taluni reati, inclusi quelli aggravati dall'art. 416-bis.1; cioe sposta l'onere probatorio in sede cautelare.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese del procedimento e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Se l'istanza incidentale e limitata alla sostituzione di una misura cautelare, il giudizio sulla persistenza del pericolo di reiterazione gia accertato in precedenza non puo essere integralmente riaperto in cassazione senza che siano indicate nuove e concrete evidenze
- Per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 opera una presunzione relativa di esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), che il difensore puo scalfire solo con elementi nuovi e specifici non valutati in sede di condanna
- Dopo una condanna in primo grado il giudice della cautela puo rivedere il giudizio di gravita indiziaria solo se emergono prove o circostanze ulteriori rispetto al compendio valutato in sentenza
- Le doglianze generiche sul merito della ricostruzione fattuale o sulla valutazione delle prove sono difficilmente ammesse in cassazione se non accompagnate da specifiche censure di diritto o da nuovi elementi probatori
- Se la misura cautelare impugnata e stata nel frattempo eseguita, l'eventuale ricorso puo diventare inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse; e quindi e importante valutare tempestivamente i rimedi disponibili
- La contestazione dell'aggravante per collegamento con strutture mafiose richiede di dimostrare concretamente l'assenza di scelta volontaria nella condotta di approvvigionamento; l'affermazione generica di costrizione non basta senza riscontri probatori
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