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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23152/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Nel giudizio tributario relativo all'impugnazione di un avviso di intimazione, il contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto limitatamente a diverse cartelle presupposte: alcune per effetto dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, altre perché ritenute già prescritte al momento della notifica dell'intimazione. Nonostante ciò, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva compensato integralmente le spese del doppio grado con la sola formula "atteso l'esito del giudizio". Con il ricorso per cassazione è stata denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che la compensazione fosse stata disposta in assenza di soccombenza reciproca e senza una motivazione specifica, essendo insufficiente il mero richiamo stereotipato all'esito del giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ricordato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Nel caso concreto, la motivazione adottata dal giudice di merito, limitata al riferimento all'"esito del giudizio", è stata giudicata perplessa e indeterminata, perché il dispositivo era sostanzialmente favorevole al contribuente quanto all'annullamento dell'atto per plurime cartelle. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per il riesame della regolazione delle spese e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata veicolata come nullità della decisione per violazione di legge processuale nella regolazione delle spese.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma e richiede una motivazione espressa sulle gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale parametro generale per la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i casi eccezionali di compensazione delle spese e l'obbligo di motivazione.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4

    Richiamato come base normativa dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

  • l. 17 dicembre 2018, n. 136

    Richiamata quale legge di conversione del decreto-legge sullo stralcio dei debiti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere disposta con formule generiche o stereotipate, ma richiede la concreta indicazione delle ragioni che la giustificano quando non ricorra soccombenza reciproca.
  • La mera formula "atteso l'esito del giudizio" non integra, di per sé, una motivazione idonea a sorreggere la compensazione delle spese, se dal contenuto della decisione risulta un esito sostanzialmente favorevole a una sola parte.
  • La violazione del limite legale alla compensazione delle spese processuali, quando la motivazione sia assente, illogica o meramente apparente, è deducibile in cassazione come vizio processuale.
  • In presenza di una pronuncia di accoglimento solo parziale, il giudice deve comunque verificare se sussista effettiva soccombenza reciproca oppure, in mancanza, motivare in modo specifico le gravi ed eccezionali ragioni della compensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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