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Sentenza

Sentenza n. 419/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento: - della Determinazione Dirigenziale settore Sviluppo Economico n. 1637 del 6.4.2023 avente ad oggetto: “Annullamento in autotutela, i sensi dell'art. 21 nonies, comma 1, della L. 241/1990, della determina n. 1138/2021 avente ad oggetto “avvio del procedimento promosso d'ufficio per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche previsto dall'art. 181, comma 4bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 e tutti gli atti conseguenziali ad essa connessi”. - di ogni altro atto presupposto e conseguente comunque connesso.

Giustizia amministrativa202300382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale che ha annullato in autotutela l'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio e ha mantenuto provvisoriamente efficaci le concessioni, vietando il trasferimento delle aziende e disciplinando il subingresso

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 1637 del 6 aprile 2023, con la quale il Comune aveva annullato in autotutela la precedente determinazione di avvio del procedimento di rinnovo, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, d.l. n. 34/2020, delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadute al 31 dicembre 2020. Hanno dedotto, in primo luogo, contraddittorietà, eccesso di potere, carenza dei presupposti, irragionevolezza, violazione del giusto procedimento e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che le concessioni di posteggio non riguarderebbero risorse naturali scarse e che, pertanto, non sarebbero applicabili l'art. 49 TFUE e l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Hanno contestato il potere del Comune di disapplicare la normativa nazionale sul rinnovo e lamentato un difetto di istruttoria e motivazione circa l'applicabilità immediata della direttiva. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione del decreto-legge sulla concorrenza allora in corso di approvazione, dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 e dei principi sulla libera cessione dell'azienda, sostenendo che l'annullamento fosse tardivo, privo di adeguata considerazione dell'affidamento maturato e dell'interesse pubblico attuale e concreto. Hanno inoltre contestato il divieto di trasferimento delle aziende e la decadenza automatica delle istanze di subingresso. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della successiva determinazione n. 7107 del 29 dicembre 2023 e della disciplina introdotta dall'art. 11 l. n. 214/2023. Il TAR ha rilevato d'ufficio che sette ricorrenti, poi divenuti sei secondo le precisazioni comunali, non risultavano partecipanti o utilmente partecipanti al procedimento di rinnovo e non si trovavano quindi nella stessa situazione degli altri ricorrenti. La difesa ha dichiarato rinuncia parziale al ricorso nei loro confronti, chiedendo la prosecuzione per gli altri.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo senza esaminare nel merito le censure sull'autotutela, sulla direttiva Bolkestein, sulla scarsità della risorsa, sull'art. 181, comma 4-bis, d.l. n. 34/2020 e sull'art. 11 l. n. 214/2023. Il ricorso collettivo richiede l'identità o almeno l'omogeneità delle situazioni sostanziali e processuali fatte valere; tale requisito mancava perché alcuni ricorrenti non risultavano inclusi, oppure risultavano esclusi o fuori termine, negli elenchi del procedimento di rinnovo, mentre gli altri assumevano di essere titolari di concessioni rinnovate fino al 31 dicembre 2032. La disomogeneità incideva sull'intero ricorso e ne determinava l'inammissibilità ab origine nei confronti di tutti i promotori. La rinuncia parziale intervenuta dopo il trattenimento della causa in decisione non poteva sanare il vizio: da un lato, essa non rendeva procedibile un ricorso collettivo originariamente inammissibile; dall'altro, l'art. 84 c.p.a. consente la rinuncia fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, mentre una rinuncia postuma è inammissibile. Inoltre, le deduzioni del Comune integravano opposizione alla rinuncia. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 181, comma 4-bis, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    Disciplina il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadute al 31 dicembre 2020; la sentenza ne descrive l'incidenza sulle diverse posizioni dei ricorrenti, ma non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990

    È la base normativa formalmente richiamata dal Comune per l'annullamento in autotutela della precedente determinazione di avvio del procedimento di rinnovo; la legittimità dell'esercizio del potere non viene scrutinata per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti il rilievo d'ufficio relativo alla possibile inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni sostanziali.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso è manifestazione della disponibilità dell'interesse azionato, ma può essere effettuata fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; una rinuncia successiva non è idonea a produrre effetti processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano omogenee e siano fatti valere il medesimo interesse mediante censure sostanzialmente identiche; la mera impugnazione dello stesso atto non è sufficiente.
  • La non omogeneità originaria delle posizioni dei ricorrenti determina l'inammissibilità ab origine del ricorso collettivo nei confronti di tutti i promotori e non può essere sanata mediante la rinuncia parziale di alcuni ricorrenti dopo la proposizione del giudizio.
  • La rinuncia al ricorso, quale espressione della disponibilità dell'interesse processuale, può essere esercitata fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; una rinuncia successiva è inammissibile e non può modificare retroattivamente la struttura del giudizio.
  • Quando l'amministrazione si oppone alla rinuncia postuma diretta a eliminare soltanto alcuni ricorrenti per sanare un vizio originario del ricorso collettivo, il giudice deve scrutinare il ricorso nella sua configurazione originaria e può dichiararlo integralmente inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutelaConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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