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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16176/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione, lamentando che la Corte di merito avrebbe attribuito la proprietà dell'area a suo carico basandosi su dichiarazioni rese dallo stesso in fase di indagine senza rispetto delle garanzie previste dall'art. 350, comma 7, c.p.p., e travisando il loro contenuto; inoltre ha contestato che la sottoscrizione dei verbali di sopralluogo, la relata di notifica e la presenza in loco non dimostrerebbero la proprietà, sostenendo che l'attività di movimenti di terra passata non prova la titolarità, specie considerata la vastità del fondo e l'assenza di recinzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure miravano in realtà a una rivalutazione fattuale del materiale probatorio (materia esclusa dal sindacato di legittimità). Ha ritenuto pacifica la sussistenza materiale del reato (art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001) e condiviso la valutazione dei giudici di merito che avevano individuato la proprietà dell'area in capo al Caleca sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti: la comunicazione del 9/10/2018 con cui il Caleca si era presentato "nella qualità di proprietario" e aveva comunicato la remissione in pristino, il sequestro preventivo disposto a suo carico, la nomina a custode giudiziario, la sottoscrizione dei verbali di sopralluogo e della relata di notifica, e la presenza di chiusure (recinzione, sbarra). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; per l'inammissibilità e ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e correlati, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a)

    Norma richiamata per la configurazione del reato relativo alla coltivazione/gestione di cava in violazione delle previsioni urbanistiche; la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base degli elementi probatori raccolti.

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181

    Reato contestato al capo B) per violazione del vincolo paesaggistico; il Tribunale aveva però dichiarato il procedimento estinto per remissione in pristino dello stato dei luoghi.

  • codice di procedura penale, art. 350, comma 7

    Norma relativa alle garanzie connesse alle dichiarazioni dell'indagato/interrogato; il ricorrente ha dedotto violazione di tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto che la censura fosse, in realtà, una richiesta di riconsiderazione dei fatti.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Limiti del sindacato della Cassazione: la Corte ha ricordato che non può essere rinnovata la valutazione del materiale probatorio o la rivalutazione dei fatti.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Previsione della sanzione per il ricorso inammissibile salvo assenza di colpa; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria ritenuta equa.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'esclusione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o dei fatti: i motivi di cassazione devono essere di diritto e non meramente fattuali.
  • Le dichiarazioni dell'imputato/indagato possono contribuire alla ricostruzione della titolarità o della responsabilità quando siano corroborate da altri elementi concreti e concordanti (comunicazioni formali, provvedimenti di sequestro, nomina a custode, verbali sottoscritti, stato delle chiusure/accessi).
  • La qualità assertoria di una contestazione (es. affermazioni di non proprietà per via della vastità del fondo o assenza di recinzioni) difficilmente prevale se i giudici di merito hanno indicato elementi probatori concreti e gravi che convergono nella stessa conclusione.
  • Le garanzie procedurali (richiamate dall'art. 350 c.p.p.) devono essere valutate concretamente: un vizio formale va distinto da una mera strategia difensiva volta a rimettere in discussione l'apprezzamento complessivo delle prove.
  • Presentare in Cassazione censure chiaramente riconducibili a una diversa valutazione dei fatti espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie secondo l'art. 616 c.p.p.

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