Cassazione Civile, Ordinanza n. 02925/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso numerose cartelle di pagamento e richieste di pagamento relative a spese di giustizia, spese per ufficiali giudiziari, importi dovuti alla Cassa delle ammende e accessori. In primo e in appello l'opposizione è stata respinta. In cassazione ha dedotto quattro censure: 1) il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto legittima la produzione di estratti conformi di sentenze della Cassazione, così integrando la motivazione degli atti impugnati; 2) avrebbe erroneamente escluso l'inesistenza o non individuabilità del titolo esecutivo sotteso alle cartelle; 3) avrebbe errato nel ritenere che gli atti esattoriali non dovessero essere preceduti dalla notifica del ruolo e del provvedimento giurisdizionale costitutivo dell'obbligo di pagamento, oltre a qualificare le doglianze sulla notifica del titolo come opposizione agli atti esecutivi; 4) avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il motivo di gravame sull'inintelligibilità del titolo azionato, reputandolo ancora una censura da opposizione agli atti esecutivi e quindi deducibile solo con ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili tutti i quattro motivi, richiamando precedenti già resi su ricorsi identici o sovrapponibili proposti dallo stesso ricorrente. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero della giustizia, ha applicato anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite gravemente colposa, liquidando in via equitativa € 2.500,00 oltre interessi, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione proposto contro la riscossione coattiva
indica il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi richiamato dal ricorrente
il ricorso è dichiarato inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati alla luce di una giurisprudenza consolidata
art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
consente il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi senza reiterazione analitica
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
consente la condanna equitativa per responsabilità aggravata in presenza di colpa grave processuale
richiamato per la liquidazione equitativa della somma dovuta a titolo sanzionatorio ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato quale base per la difesa personale del ricorrente
Massime di principio
- È inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso che riproponga questioni già risolte in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, specie se la parte non si confronta con i precedenti contrari richiamati dalla Corte.
- Le doglianze sulla struttura, intelligibilità e motivazione del titolo posto a base della riscossione, nonché sulla regolarità della sua notifica, devono essere correttamente inquadrate nel tipo di opposizione esperibile, poiché l'erronea qualificazione del mezzo di tutela conduce all'inammissibilità delle censure nel grado e nel rimedio impugnatorio appropriati.
- In presenza di reiterazione di ricorsi identici o sostanzialmente sovrapponibili, già respinti in precedenza, la condotta processuale può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., con liquidazione equitativa della somma dovuta anche parametrata alle spese di lite o al valore della controversia.
- Quando il ricorso è proposto dopo il 30 gennaio 2013 e viene respinto o dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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