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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02925/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso numerose cartelle di pagamento e richieste di pagamento relative a spese di giustizia, spese per ufficiali giudiziari, importi dovuti alla Cassa delle ammende e accessori. In primo e in appello l'opposizione è stata respinta. In cassazione ha dedotto quattro censure: 1) il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto legittima la produzione di estratti conformi di sentenze della Cassazione, così integrando la motivazione degli atti impugnati; 2) avrebbe erroneamente escluso l'inesistenza o non individuabilità del titolo esecutivo sotteso alle cartelle; 3) avrebbe errato nel ritenere che gli atti esattoriali non dovessero essere preceduti dalla notifica del ruolo e del provvedimento giurisdizionale costitutivo dell'obbligo di pagamento, oltre a qualificare le doglianze sulla notifica del titolo come opposizione agli atti esecutivi; 4) avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il motivo di gravame sull'inintelligibilità del titolo azionato, reputandolo ancora una censura da opposizione agli atti esecutivi e quindi deducibile solo con ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili tutti i quattro motivi, richiamando precedenti già resi su ricorsi identici o sovrapponibili proposti dallo stesso ricorrente. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero della giustizia, ha applicato anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite gravemente colposa, liquidando in via equitativa € 2.500,00 oltre interessi, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso che riproponga questioni già risolte in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, specie se la parte non si confronta con i precedenti contrari richiamati dalla Corte.
  • Le doglianze sulla struttura, intelligibilità e motivazione del titolo posto a base della riscossione, nonché sulla regolarità della sua notifica, devono essere correttamente inquadrate nel tipo di opposizione esperibile, poiché l'erronea qualificazione del mezzo di tutela conduce all'inammissibilità delle censure nel grado e nel rimedio impugnatorio appropriati.
  • In presenza di reiterazione di ricorsi identici o sostanzialmente sovrapponibili, già respinti in precedenza, la condotta processuale può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., con liquidazione equitativa della somma dovuta anche parametrata alle spese di lite o al valore della controversia.
  • Quando il ricorso è proposto dopo il 30 gennaio 2013 e viene respinto o dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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