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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21854/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da due proprietari di una strada sterrata per far accertare l'inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio pedonale e/o carrabile a favore dei fondi confinanti. I convenuti hanno resistito sostenendo l'interclusione dei loro fondi e proponendo, per quanto ancora rileva, una domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù, in subordine di accertamento dell'acquisto per usucapione ventennale. Il Tribunale ha rigettato la domanda degli attori e ha accolto la riconvenzionale di usucapione. L'appello è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., e in cassazione è stata già accolta in precedenza una censura sul difetto del requisito dell'apparenza della servitù, con conseguente rinvio. Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento negativo ex art. 949 c.c. perché non riproposta nel primo atto di appello, e ha rigettato la domanda di usucapione della servitù. Con il primo motivo del presente ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda negatoria doveva ritenersi implicitamente riproposta nell'appello per connessione con l'impugnazione della sola statuizione sull'usucapione, e che il giudice di rinvio avrebbe dovuto decidere nel merito anche su tale domanda. Con il secondo motivo, subordinato, denunciano la violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che, se la domanda negatoria fosse stata implicitamente accolta, i controricorrenti sarebbero stati totalmente soccombenti e non vi sarebbe stata base per la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di rinvio la domanda di accertamento negativo della servitù non era stata riproposta nel primo atto di appello e, quindi, era ormai preclusa; il giudice di rinvio era vincolato dal principio di diritto già enunciato in cassazione e dai limiti devolutivi dell'appello originario. Ha inoltre escluso che l'impugnazione della sola statuizione sull'usucapione implicasse automaticamente la riproposizione dell'intera actio negatoria servitutis, che concerneva anche altri possibili titoli costitutivi della servitù non devoluti in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo di ricorso lamentava una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha escluso il vizio poiché la domanda negatoria non era stata ritualmente riproposta in appello e dunque non era devoluta al giudice di rinvio.

  • art. 394, comma 3, c.p.c.

    nel giudizio di rinvio le parti non possono formulare conclusioni diverse da quelle già prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità derivi dalla sentenza di cassazione; la Corte ha ritenuto che la domanda ex art. 949 c.c. fosse preclusa perché non riproposta in appello.

  • art. 348-bis c.p.c.

    l'appello era stato dichiarato inammissibile, con la conseguenza che il successivo ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di primo grado ai sensi del sistema di cui all'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    la cassazione della sentenza di primo grado si è innestata sul meccanismo di inammissibilità dell'appello, circostanza considerata nel delimitare il perimetro del rinvio.

  • art. 1061, comma 2, c.c.

    la precedente cassazione aveva accolto il motivo relativo al difetto del requisito dell'apparenza della servitù, richiedendo segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio del passaggio e non la mera esistenza di un percorso stradale.

  • art. 949 c.c.

    l'azione negatoria servitutis era stata proposta per ottenere la declaratoria di inesistenza di qualsiasi titolo costitutivo della servitù; la Corte ha precisato che tale domanda, una volta rigettata in primo grado, andava specificamente impugnata o riproposta nei limiti del devolutum.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e, se la cassazione è per violazione di legge, non può modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la riforma parziale della decisione di primo grado ha effetto espansivo sui capi dipendenti, ma non travolge il giudicato formatosi sui capi non impugnati o non devoluti.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è rimasta assorbita dal rigetto del primo motivo; la compensazione disposta in appello è stata confermata, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha rilevato i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la parte non può ampliare il thema decidendum oltre i limiti del devolutum fissato dall'atto di impugnazione originario; una domanda rigettata in primo grado deve essere specificamente riproposta o impugnata, altrimenti resta preclusa.
  • L'impugnazione di un solo capo della sentenza non comporta automaticamente la riproposizione di domande autonome e distinte, anche se logicamente connesse o potenzialmente influenzate dall'esito dell'altra statuizione.
  • Quando la cassazione interviene per violazione di legge, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato e non può rimettere in discussione gli accertamenti di fatto già consolidati, salvo diversi margini espressamente consentiti dalla sentenza di annullamento.
  • L'effetto espansivo della riforma ex art. 336 c.p.c. opera sui capi dipendenti, ma non elimina il giudicato interno formatosi sui capi non devoluti o non impugnati.
  • Per sostenere l'accoglimento di una actio negatoria servitutis occorre che la domanda sia effettivamente coltivata nei gradi di impugnazione pertinenti, poiché il rigetto di una riconvenzionale non basta, da solo, a far rivivere o a riproporre l'intero accertamento negativo richiesto in origine.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniGiudicatoCompetenza
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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