Cassazione Civile, Ordinanza n. 24609/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente che, durante una corsa del 9 dicembre 2018, rimasto bloccato alla guida del bus aziendale, non avrebbe avvertito gli addetti di zona del ritardo accumulato, determinando criticità organizzative e un ritardo nel servizio. La contestazione disciplinare è stata notificata solo il 19 febbraio successivo. Il giudice di merito ha ritenuto tardiva la contestazione per difetto di tempestività. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 7 L. 300/1970, sostenendo che la contestazione fosse invece tempestiva; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la complessità dell’organizzazione aziendale, che avrebbe giustificato il tempo trascorso tra fatto e contestazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ricordato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare risponde alla tutela della difesa del lavoratore e ai principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro, ma va inteso in senso relativo, tenendo conto della natura dell’illecito, del tempo necessario per le indagini e della complessità dell’organizzazione aziendale. Nel caso concreto, però, la valutazione della Corte territoriale è stata ritenuta coerente con tali principi: il fatto addebitato era semplice da accertare, la contestazione era intervenuta dopo un lasso di tempo non ragionevole e la complessità organizzativa non era stata provata; inoltre, la notifica a mano al lavoratore in ferie è stata valorizzata come indice di irragionevole ritardo. Trattandosi di apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato, il ricorso è stato respinto. La Corte ha anche posto le spese a carico del ricorrente e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la contestazione disciplinare deve essere tempestiva e immediata in senso relativo; il requisito va valutato anche alla luce della complessità organizzativa e delle esigenze di accertamento, ma non può essere eluso con ritardi ingiustificati.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge sulla tempestività della contestazione disciplinare.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre omesso esame di un fatto decisivo, ossia la complessità organizzativa aziendale.
richiamati come canoni di correttezza e buona fede cui deve essere rapportata la valutazione della tempestività della contestazione disciplinare.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare lavoristico la contestazione deve essere tempestiva, ma il requisito dell’immediatezza ha natura relativa e va apprezzato in concreto, tenendo conto della natura dell’addebito, del tempo necessario per gli accertamenti e della complessità dell’organizzazione datoriale.
- Il giudice di merito può ritenere tardiva la contestazione quando il fatto sia di semplice e immediata verifica e il datore non dimostri una ragione oggettiva del ritardo; tale valutazione, se sorretta da motivazione adeguata, non è sindacabile in cassazione.
- La complessità aziendale non opera in astratto come giustificazione del ritardo: deve essere allegata e provata in concreto e deve incidere realmente sui tempi necessari per l’accertamento del fatto.
- La tutela della tempestività della contestazione è funzionale sia al diritto di difesa del lavoratore sia all’esigenza di correttezza e buona fede nell’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro.
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