Cassazione Civile, Ordinanza n. 24502/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica versata negli anni 2010-2011. La società resistente, qualificandosi come consumatore finale che aveva sopportato economicamente il tributo traslato dal fornitore, aveva presentato istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria dopo che il fornitore era entrato in concordato preventivo e aveva poi impugnato il silenzio-rifiuto. La Corte di giustizia tributaria regionale ha accolto il ricorso ritenendo che, quando la restituzione verso il fornitore sia oltremodo gravosa, il consumatore possa agire direttamente verso l'Erario con l'azione di indebito soggetta a prescrizione decennale, non al termine biennale di decadenza previsto per il soggetto passivo del tributo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) difetto di legittimazione straordinaria della società, sostenendo che mancassero prova e presupposti dell'impossibilità o eccessiva difficoltà di agire verso il fornitore, che la società avrebbe potuto agire quando il fornitore era ancora in bonis e che il concordato preventivo non equivale a impossibilità assoluta; (2) violazione dell'art. 14 d.lgs. 504/1995 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che il rapporto sarebbe comunque tributario e soggetto al termine decadenziale biennale previsto per i rimborsi in materia di accise, non alla prescrizione ordinaria decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi esaminabili congiuntamente, ma infondati; ha inoltre rilevato che il primo motivo era in parte inammissibile nella misura in cui tendeva a una rivalutazione dei fatti e della prova. La Corte ha confermato che, in presenza di un'imposta indebitamente traslata sul consumatore e di una situazione che renda impossibile o eccessivamente difficile il recupero nei confronti del fornitore, il consumatore può agire direttamente contro l'amministrazione finanziaria con l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale. Ha ritenuto conforme a tale principio l'apprezzamento della Corte territoriale, che aveva valorizzato l'accesso del fornitore alla procedura di concordato preventivo come indice sufficiente dell'eccessiva difficoltà di recupero. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
norma istitutiva dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, richiamata come tributo indebitamente traslato sul consumatore finale.
art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995
termine di decadenza biennale previsto per il rimborso spettante al soggetto passivo del tributo; la Corte ne esclude l'applicazione al consumatore che agisca in via straordinaria contro l'amministrazione.
richiamato per escludere che la legittimazione processuale ad agire per un diritto altrui possa essere riconosciuta in assenza di previsione di legge; nel caso concreto, però, la Corte ritiene che la domanda del consumatore sia fondata su una legittimazione straordinaria ricavata dal sistema e dai principi UE.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando contesta l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
richiamato come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che nel caso del consumatore è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata dalla ricorrente per denunciare la decisione di merito.
richiamato per chiarire che le censure sull'erroneo apprezzamento delle prove non integrano violazione dell'art. 2697 c.c., ma semmai vizio motivazionale nei limiti consentiti.
norma richiamata per il deposito della memoria della controricorrente.
Massime di principio
- In materia di tributi traslati sul consumatore finale, quando il recupero nei confronti del fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, il consumatore può essere legittimato in via straordinaria ad agire direttamente contro l'amministrazione finanziaria per la ripetizione dell'indebito.
- L'eccessiva difficoltà di recupero non richiede necessariamente l'impossibilità assoluta né il fallimento del fornitore; può essere integrata anche dall'accesso del fornitore a una procedura concorsuale, in quanto tale situazione può pregiudicare in concreto il soddisfacimento del credito restitutorio.
- L'azione proposta dal consumatore direttamente contro l'Erario conserva natura civilistica di ripetizione dell'indebito e, salvo diversa previsione, è soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale, non al termine decadenziale previsto per il soggetto passivo del tributo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice di merito distribuisce erroneamente l'onere della prova; se la censura investe invece la valutazione delle risultanze istruttorie, il vizio non è deducibile come violazione di legge.
- Quando una norma o una disciplina interna osti al rimborso diretto del consumatore di un'imposta indebitamente sopportata a causa della sua ripercussione, occorre interpretare le regole processuali e sostanziali in modo conforme ai principi di effettività ed equivalenza del diritto dell'Unione.
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