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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09971/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di tre correntisti per il saldo passivo di un conto corrente. L'opposizione dei debitori era stata accolta dal Tribunale, con revoca del decreto, e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della pretesa monitoria rilevando che la banca non aveva dimostrato il credito, anche alla luce delle contestazioni dei correntisti sulla nullità di alcune clausole del conto, relative a interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 167 c.p.c. e 1832 c.c., sostenendo che le contestazioni degli ingiunti non fossero specifiche e non fossero idonee a contrastare le allegazioni dell'attore; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe dichiarato insussistente il credito oltre i limiti delle difese avversarie; 3) violazione dell'art. 274 c.p.c., lamentando che, riuniti due giudizi identici, ciascuno avrebbe dovuto essere deciso autonomamente e con distinte pronunce. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché l'atto di opposizione non era stato riprodotto in ricorso, impedendo il controllo sulla specificità delle contestazioni valutate dal giudice di merito. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nell'opposizione a decreto ingiuntivo fondata su conto corrente bancario, la nullità delle clausole contrattuali può essere rilevata d'ufficio ex art. 1421 c.c. quando vi sia contestazione sul titolo, senza violare il principio di domanda o il contraddittorio. Il terzo motivo è stato giudicato infondato: in caso di due giudizi identici riuniti, le cause conservano autonomia e le preclusioni maturate nel primo non possono essere aggirate con la proposizione del secondo; il giudice deve trattare la causa introdotta per prima e utilizzare solo il materiale tempestivamente acquisito in quel giudizio, salvo che la prima causa non consenta una decisione di merito. Poiché la Corte d'appello aveva applicato correttamente tali principi, il ricorso è stato rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza, poiché non era stato trascritto o riprodotto l'atto di opposizione necessario a verificare la specificità delle contestazioni e il perimetro del thema decidendum. Ha respinto il terzo motivo, affermando che la riunione di due cause identiche non elimina l'autonomia di ciascun giudizio e non consente di superare le preclusioni istruttorie maturate nel primo processo mediante la produzione di documenti nel secondo. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; la banca è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'onere del convenuto di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di riproduzione dell'atto di opposizione.

  • art. 1832 c.c.

    richiamato in relazione alla contestazione dell'estratto conto e alla specificità delle contestazioni mosse al saldo.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare una pronuncia ultra/extra petita; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per dedurre l'erroneo apprezzamento del materiale istruttorio; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato sul tema della riunione di cause; la Corte afferma che le cause riunite conservano autonomia e che le preclusioni del primo giudizio non possono essere aggirate mediante un secondo giudizio identico.

  • art. 1421 c.c.

    la nullità delle clausole contrattuali è rilevabile d'ufficio nell'opposizione a decreto ingiuntivo quando vi sia contestazione sul titolo posto a fondamento della pretesa.

  • art. 39 c.p.c.

    usato in via comparativa per evidenziare che, a differenza della litispendenza, la riunione di cause identiche non comporta fusione dei procedimenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato solo per il deposito di memoria in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un rapporto di conto corrente bancario, la contestazione della nullità di clausole contrattuali può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché vi sia una contestazione sul titolo della pretesa, senza violazione del principio di domanda o del contraddittorio.
  • Chi deduce in cassazione un errore del giudice di merito sulla specificità delle contestazioni o sulla portata delle difese avversarie deve mettere la Corte in condizione di controllare il contenuto degli atti rilevanti; in difetto di riproduzione dell'atto processuale necessario, il motivo è inammissibile.
  • La riunione di due giudizi identici pendenti davanti al medesimo ufficio non determina fusione dei procedimenti: ciascuna causa conserva autonomia e il giudice deve evitare che le preclusioni maturate nel primo giudizio vengano eluse tramite la proposizione di un secondo giudizio identico.
  • In presenza di giudizi identici riuniti, il materiale istruttorio tardivamente prodotto nel secondo processo non può essere utilizzato per supplire alle preclusioni già maturate nel primo, salvo che la prima causa non consenta comunque una decisione di merito; ciò serve a preservare il ne bis in idem e a impedire abusi dello strumento processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimentoNullità
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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