Sentenza n. 5253/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza n. 4959 del 2025 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4959 del 2025, che aveva parzialmente accolto l’appello della società contro il diniego regionale relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Calabria ha proposto ricorso per revocazione articolato in sei motivi, deducendo altrettanti errori di fatto revocatori. In primo luogo ha lamentato l’omessa pronuncia sulla richiesta, formulata nella memoria di replica del giudizio d’appello, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, in ordine all’efficacia e all’applicabilità della direttiva 2018/2001, del regolamento UE 2022/2577, della direttiva 2023/2413 e al principio tempus regit actum. In secondo luogo ha censurato l’omessa pronuncia sull’eccezione relativa al superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello. Con il terzo e il quarto motivo ha dedotto una svista sulla data del provvedimento regionale e del parere dell’Ente Parco, sostenendo che la sentenza avesse erroneamente imposto la valorizzazione di normative sopravvenute. Con il quinto motivo ha contestato l’affermazione secondo cui l’Ente Parco non avrebbe svolto accertamenti adeguati. Con il sesto motivo ha contestato la valutazione del Consiglio di Stato circa il difetto di motivazione del parere della Soprintendenza, invocando anche il principio di non contestazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo quanto al profilo rescindente relativo al primo motivo. Il Consiglio di Stato ha affermato che l’omessa pronuncia su una richiesta espressa di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è equiparabile all’omessa pronuncia su una domanda o eccezione e può integrare errore di fatto revocatorio quando la richiesta non sia stata presa in alcun modo in esame. Poiché la sentenza del 2025 non aveva esaminato la richiesta regionale, il motivo è stato ritenuto fondato in fase rescindente. In fase rescissoria, tuttavia, il Collegio ha esaminato la richiesta e l’ha ritenuta irrilevante, perché l’annullamento del diniego era già giustificato autonomamente dal difetto di motivazione: l’amministrazione non aveva adeguatamente ponderato il rilevante interesse pubblico alla realizzazione delle opere di produzione energetica da fonti rinnovabili. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il superamento dei limiti dimensionali non imponeva necessariamente al giudice di ignorare le parti eccedenti e, alla luce della disciplina processuale applicabile, avrebbe potuto comportare al più conseguenze sul contributo unificato. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché le date erano state correttamente riportate nella sentenza e la censura riguardava, in realtà, l’interpretazione giuridica delle conseguenze delle norme sopravvenute, non un errore percettivo. Il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché contestavano valutazioni di merito del giudice sull’adeguatezza degli accertamenti dell’Ente Parco e sulla motivazione del parere della Soprintendenza; tali contestazioni configurano, al più, errori di giudizio non deducibili con la revocazione. Nel complesso, il ricorso è stato parzialmente accolto quanto al rescindente e respinto quanto al rescissorio. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il principio si applica anche alla richiesta espressa di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; l’omessa valutazione totale della richiesta può integrare errore revocatorio.
art. 267, par. 3, TFUE
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea
La richiesta di rinvio pregiudiziale deve essere esaminata dal giudice quando sia stata espressamente formulata; la sua omissione assoluta è censurabile con la revocazione nei casi previsti.
art. 13-ter, comma 5, allegato 2 c.p.a.
il giudice aveva solo la facoltà, ma non il dovere, di non esaminare le questioni trattate nelle pagine che superano il limite dimensionale
Il superamento dei limiti dimensionali non determina necessariamente l’omessa valutazione delle parti eccedenti e non integra, per ciò solo, errore di fatto revocatorio.
la disposizione [...] ha natura processuale e definisce i poteri del giudice
La modifica dell’art. 13-ter delle norme di attuazione del c.p.a. si applica, in assenza di disciplina transitoria, anche ai ricorsi depositati anteriormente alla sua entrata in vigore; la conseguenza del superamento dei limiti può essere circoscritta al contributo unificato.
Consente il rinvio alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado quando ciò sia compatibile con il dovere di sinteticità.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia del giudice amministrativo su una richiesta espressa di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea è equiparabile all’omessa pronuncia su una domanda o eccezione e può integrare errore di fatto revocatorio quando dalla sentenza risulti una totale mancanza di esame dell’istanza.
- Quando il ricorso per revocazione è fondato in fase rescindente per omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale, il giudice deve esaminare la richiesta in fase rescissoria; se la questione è irrilevante perché l’illegittimità dell’atto risulta già fondata su un autonomo vizio di motivazione, il rinvio non deve essere disposto.
- Il superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali non impone necessariamente al giudice di omettere l’esame delle parti eccedenti; pertanto, la mancata applicazione di tale conseguenza non costituisce errore di fatto revocatorio.
- L’errore revocatorio richiede un’erronea percezione di un fatto risultante dagli atti, non potendo consistere in una diversa valutazione delle prove, nell’interpretazione del materiale processuale o nell’erronea applicazione di criteri giuridici.
- Non è deducibile con la revocazione la contestazione delle valutazioni di merito compiute dal giudice sull’adeguatezza dell’istruttoria o sulla sufficienza della motivazione di un parere, anche quando la parte invochi il principio di non contestazione.
- Nei procedimenti riguardanti impianti alimentati da fonti rinnovabili, l’amministrazione deve motivare adeguatamente la ponderazione tra tutela paesaggistica e ambientale e interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili; il difetto di tale ponderazione può autonomamente fondare l’illegittimità del diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →