Cassazione Civile, Ordinanza n. 05008/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un controllo formale su una dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente assistito da un CAF. L'Agenzia delle entrate ha ritenuto infedele il visto di conformità apposto dal professionista incaricato e ha iscritto a ruolo nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, l'imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il professionista ha impugnato la cartella sostenendo, da un lato, che dopo la modifica normativa del 2019 sarebbe applicabile il favor rei e quindi egli dovrebbe rispondere solo del 30% della maggiore imposta e non dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo; dall'altro, che l'atto sarebbe nullo perché formato da un ufficio incompetente, dovendo agire la Direzione regionale competente per domicilio fiscale del trasgressore e non la Direzione provinciale competente per il contribuente assistito. I giudici di merito hanno accolto la censura di incompetenza e annullato la cartella; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 per avere la sentenza ritenuto incompetente l'ufficio che ha emesso il ruolo, e violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 e dell'art. 3 d.lgs. n. 472/1997 per l'applicazione del favor rei e della norma sopravvenuta sul quantum dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo l'orientamento già espresso in precedenti arresti secondo cui, nella fattispecie del visto infedele, la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; un'iscrizione a ruolo compiuta da un ufficio diverso è illegittima. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché investiva una ratio decidendi che la sentenza impugnata aveva espressamente assorbito: la decisione di merito si era infatti fondata sull'illegittimità della cartella per incompetenza dell'ufficio, questione ritenuta assorbente rispetto al tema dello ius superveniens e del favor rei. La Corte ha inoltre compensato le spese di legittimità per la novità della questione e non ha applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997
prevede la responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele
La responsabilità del professionista che rilascia un visto infedele ha anche funzione punitiva; nella versione previgente comportava l'addebito di imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, mentre la modifica del 2019 incide sul quantum, ma non rileva nella presente decisione perché la cartella è stata annullata per incompetenza dell'ufficio.
art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997
competenza all'iscrizione a ruolo attribuita alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore
La competenza è funzionale e territoriale, inderogabile; l'atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito.
È invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del favor rei e della disciplina sopravvenuta, ma il motivo è ritenuto inammissibile perché attacca una questione assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione nel caso di specie, dando atto della soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
La responsabilità del soggetto che rilascia il visto di conformità infedele viene riferita alle dichiarazioni presentate con le modalità previste da tale decreto.
d.l. n. 4/2019 convertito con L. n. 26/2019
È evocato come ius superveniens che avrebbe modificato il regime sanzionatorio, ma la Corte non ne affronta il merito perché la relativa questione è assorbita.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al visto di conformità infedele, l'iscrizione a ruolo a carico del professionista deve essere disposta dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del trasgressore; la competenza è funzionale e territoriale e la sua violazione comporta l'illegittimità dell'atto.
- La responsabilità del soggetto che appone un visto di conformità infedele ha natura anche punitiva e, nella disciplina originaria, consente l'addebito di imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
- Se la sentenza impugnata fonda la decisione su una ragione assorbente, il motivo di ricorso per cassazione che censura una diversa questione assorbita è inammissibile se non si confronta con tale ratio decidendi.
- Quando la nullità o illegittimità dell'atto presupposto incide integralmente sulla cartella di pagamento, le questioni sul quantum o sull'applicazione dello ius superveniens restano assorbite.
- La novità della questione e la formazione di un orientamento di legittimità recente possono giustificare la compensazione delle spese di legittimità.
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