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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31195/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da esposti disciplinari presentati da un avvocato nei confronti di un altro avvocato, ritenuti dal primo lesivi della propria reputazione personale e professionale. Il ricorrente aveva incaricato un soggetto di presentare una denuncia-querela per fatti relativi a presunte attività svolte da terzi per conto di una società; appreso che la controparte aveva poi presentato un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, lo considerava un atto intimidatorio e offensivo, tanto da sporgere querela e avviare la mediazione prima della causa civile. Il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo gli esposti non offensivi e già scrutinati in sede penale con esito favorevole al resistente. In appello il ricorrente lamentava l’erronea ricostruzione dei fatti, la mancata individuazione delle espressioni asseritamente lesive, l’ingiustificato rilievo dato all’archiviazione penale e la mancata tutela del danno reputazionale; la corte d’appello confermava il rigetto e la condanna alle spese. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: i primi tre contro la motivazione e la valutazione di non diffamatorietà delle espressioni, deducendo nullità della sentenza, violazione dell’art. 595 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi; gli ultimi tre contro la regolazione delle spese, lamentando la mancata considerazione dell’eccezione di inammissibilità dell’appello e la mancata compensazione in presenza di asserita soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non conformi all’art. 366, n. 6, c.p.c.: il ricorrente non aveva trascritto né specificamente indicato le espressioni reputate diffamatorie e, in relazione al vizio motivazionale, non aveva assolto l’onere di specificare, in caso di doppia conforme, le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i motivi sulle spese: la Corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio della soccombenza riferito all’esito finale della lite; la regolazione delle spese e la mancata compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli importi ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente o mancante è inammissibile se non vengono trascritti e specificamente indicati gli elementi fattuali e testuali necessari a verificare il vizio denunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge deve essere specifica e ancorata a puntuali espressioni o passaggi della decisione censurata; il mero dissenso sulla valutazione di merito è insufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per carenza motivazionale non può essere fondato su deduzioni generiche o sulla mancata specificazione degli elementi decisivi del ragionamento del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel caso di sentenza di appello c.d. doppia conforme, il ricorrente deve indicare in modo puntuale le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l’indicazione specifica e la trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti; la mancata allegazione delle espressioni asseritamente diffamatorie comporta inammissibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel controricorso come parametro di inammissibilità dell’appello, ma la questione non incide sull’esito del giudizio di legittimità, che considera le doglianze sulle spese infondate.

  • art. 348 bis c.p.c.

    Richiamato nel controricorso quale ulteriore base per eccepire l’inammissibilità dell’appello.

  • art. 92, co. 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è censurabile in cassazione se la decisione è fondata sul criterio della soccombenza finale.

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di ulteriori importi in favore del controricorrente e della Cassa delle Ammende, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 611 c.p.

    Richiamato solo come reato contestato in sede penale, la cui insussistenza è stata già affermata dal giudice penale per difetto del fatto tipico.

  • art. 595 c.p.c.

    Nel testo della sentenza è richiamato così come scritto dal ricorrente, ma con ogni evidenza la doglianza intendeva riferirsi alla disciplina della diffamazione; la Corte non decide nel merito su tale profilo per l’inammissibilità dei motivi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di una diffamazione o di una lesione reputazionale richiede la specifica trascrizione delle espressioni asseritamente offensive e l’indicazione puntuale degli atti rilevanti; il mero rinvio a difese precedenti o a generiche doglianze non consente il controllo di legittimità.
  • Il vizio motivazionale non può essere utilmente dedotto quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado, se il ricorrente non indica distintamente le diverse rationes decidendi poste a base delle due decisioni.
  • La censura sulla regolazione delle spese è inammissibile quando mira a sindacare la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione: il criterio della soccombenza va riferito all’esito finale unitario della lite, non alle singole fasi del giudizio.
  • La valutazione sulla non offensività di esposti o segnalazioni disciplinari, quando risulti sorretta da un apprezzamento di merito non specificamente aggredito nei limiti del ricorso per cassazione, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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