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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37458/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 c.p., per mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o dell'elezione di domicilio. Il ricorrente deduce: (i) era presente al giudizio di primo grado e in udienza aveva confermato l'elezione di domicilio presso il difensore; (ii) la Corte territoriale ha applicato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. anche all'appellante detenuto per altra causa; (iii) tale applicazione sarebbe in contrasto con l'art. 156 c.p.p. e con orientamenti giurisprudenziali contrari. Inoltre, il ricorrente eccepisce violazione del diritto di difesa e illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. per contrasto con gli artt. 24, 25 e 27 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha osservato che, anche se nel frattempo è intervenuta l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (legge 9 agosto 2024, n. 114), non è necessario risolvere questioni di retroattività: la Corte territoriale ha erroneamente applicato il comma 1-ter a un imputato detenuto per altra causa. In presenza dello stato di detenzione opera l'«domicilio ex lege" previsto dall'art. 156 c.p.p., che prevale sulla precedente elezione o dichiarazione di domicilio, e le notificazioni devono essere eseguite nel luogo di detenzione. Perciò l'applicazione del comma 1-ter all'imputato detenuto deve essere esclusa. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 581, comma 1-ter

    Norma che era stata applicata dalla Corte territoriale per dichiarare inammissibile l'appello in mancanza di dichiarazione/elezione di domicilio; poi sopravvenuta abrogazione (legge n.114/2024). La Corte di cassazione ha però ritenuto che tale disposizione non sia applicabile all'imputato detenuto per altra causa.

  • codice di procedura penale, art. 156

    Stabilisce che l'imputato detenuto è domiciliato ex lege nel luogo di detenzione; secondo la Corte questo domicilio legale prevale sulla precedente elezione o dichiarazione di domicilio e rende inapplicabile l'art. 581, comma 1-ter, al detenuto anche se per altra causa.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; la sopravvenuta abrogazione è menzionata dalla Corte ma non ha richiesto l'attesa di decisione delle Sezioni Unite per risolvere il caso concreto.

  • codice penale, artt. 337, 582, 585

    Reati per i quali Manno è stato condannato in primo grado e rispetto ai quali è stato proposto l'appello ritenuto inammissibile dalla Corte d'appello.

  • Costituzione, artt. 24, 25, 27, comma 3

    Richiamati dal ricorrente con riferimento alla tutela del diritto di difesa e alla presunzione di non colpevolezza; la Corte ha risolto la controversia sulla base del primo motivo senza entrare nel merito della questione di costituzionalità.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 1

    Richiamata implicitamente per sottolineare la necessità di garantire l'effettivo accesso alla giustizia e la tutela del diritto di difesa nelle notificazioni agli imputati detenuti.

Massime di principio

  • Per l'imputato detenuto, anche se detenuto per causa diversa da quella del procedimento, trova applicazione il domicilio ex lege previsto dall'art. 156 c.p.p., che prevale su qualsiasi precedente elezione o dichiarazione di domicilio.
  • Le notificazioni e le comunicazioni processuali verso l'imputato detenuto devono essere eseguite presso il luogo di detenzione; l'esigenza di tutela del diritto di difesa e dell'accesso effettivo alla giustizia rende inappropriata l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, al detenuto.
  • La sopravvenuta abrogazione di una norma rilevante può incidere sul quadro giuridico, ma il giudice di legittimità può decidere il ricorso sulla base dei principi già vigenti senza attendere necessariamente pronunce delle Sezioni Unite, quando la soluzione del caso sia chiara.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale su questioni interpretative rilevanti, il principio favorevole all'imputato e la tutela del diritto di difesa orientano verso un'interpretazione che assicuri effettiva possibilità di impugnazione.
  • Quando si contestano l'inammissibilità per carenze formali (es. mancata elezione di domicilio) e lo stato di detenzione è accertato, va verificata l'applicabilità di norme speciali che disciplinano il domicilio e le notificazioni del detenuto prima di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.

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