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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09715/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un'azione recuperatoria proposta da un'impresa poi posta in amministrazione straordinaria e dichiarata insolvente per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 65 legge fallimentare, di un pagamento di euro 212.960 effettuato in favore della società fornitrice nel biennio anteriore all'apertura della procedura. Secondo la procedura, il pagamento sarebbe stato anticipato rispetto alla scadenza contrattuale, poiché il contratto subordinava l'esigibilità del corrispettivo all'emissione degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.). Il Tribunale aveva accolto la domanda in parte; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto del gravame della fornitrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) motivazione apparente e nullità della sentenza per asserita mancata considerazione di due censure, relative alla presenza di una scadenza fissa contrattuale e alla prova dell'emissione dei S.A.L.; 2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di buona fede, assumendo che la committente avesse omesso di emettere i S.A.L. pur a fronte dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni; 3) violazione del principio desumibile dall'art. 1359 c.c., sostenendo che il termine per il pagamento dovesse considerarsi virtualmente scaduto per mancato avveramento della condizione imputabile alla parte interessata alla sua mancata verifica; 4) error in procedendo e travisamento della prova per mancata considerazione di uno stato di avanzamento lavori che, secondo la ricorrente, dimostrerebbe la maturazione del credito prima della data considerata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato le censure e aveva motivato in modo congruo, affermando che il contratto prevedeva il pagamento soltanto all'emissione dei S.A.L. e che l'emissione dei S.A.L. per la parte rilevante non era stata provata; ha escluso che ciò integri motivazione apparente, trattandosi semmai, al più, di censura sulla sufficienza della motivazione, non più deducibile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, mista di fatto e diritto, non risultante come trattata nel merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente a valutazioni di fatto e perché non pertinente alla ratio decidendi, imperniata sull'individuazione del termine di adempimento e non sulla condizione contrattuale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a contestare la valutazione del materiale istruttorio e il prudente apprezzamento del giudice di merito, oltre a non colpire il nucleo decisorio della sentenza impugnata, fondato sull'assenza di emissione dei S.A.L. Alla soccombente sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 65 legge fall.

    è stata applicata come base dell'azione di inefficacia del pagamento ritenuto eseguito prima della scadenza convenzionale del debito

  • art. 132 c.p.c.

    art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente richiede l'assenza totale di una motivazione effettiva, non essendo sufficiente che non siano affrontate tutte le argomentazioni difensive

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio denunciato era quello di nullità della sentenza per motivazione apparente; la censura sulla insufficienza motivazionale non è più deducibile nei limiti precedenti alla riforma del n. 5

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte richiama la restrizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, escludendo che l'asserita insufficienza possa essere scrutinata come nel previgente regime

  • art. 1175 c.c.

    il dedotto dovere di buona fede/correttezza è stato ritenuto non scrutinabile perché la questione era nuova e non trattata nel merito

  • art. 1375 c.c.

    il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto è stato richiamato come tema nuovo e quindi inammissibile in cassazione

  • art. 1359 c.c.

    la fictio dell'avveramento della condizione presuppone un accertamento di fatto sulla causa imputabile alla parte interessata alla mancata verificazione; non è sindacabile in cassazione se coinvolge la ricostruzione del rapporto concreto

  • art. 1353 c.c.

    la Corte evidenzia che la controversia riguardava il termine di adempimento e non la subordinazione dell'efficacia del contratto a condizione sospensiva

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione di questa norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo l'uso di prove non dedotte, prove illegali o il trattamento come prove legali di elementi che non lo sono

  • art. 116 c.p.c.

    non è configurabile violazione per il solo fatto che il giudice attribuisca a un documento un valore probatorio non condiviso dalla parte; si tratta di critica al prudente apprezzamento della prova

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come rito camerale per la trattazione del ricorso

Massime di principio

  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di una reale argomentazione; non basta che il giudice non abbia confutato puntualmente ogni singola deduzione o documento prodotto dalle parti.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di insufficienza motivazionale o di erronea valutazione del merito in un vizio di nullità della sentenza, soprattutto dopo la riduzione dell'ambito del controllo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Le questioni nuove, specie se implicano accertamenti di fatto e valutazioni del comportamento delle parti nel rapporto, sono inammissibili in sede di legittimità se non risultano trattate nei precedenti gradi di merito.
  • L'art. 1359 c.c. presuppone un accertamento fattuale sulla mancata avveramento della condizione per causa imputabile alla parte interessata: tale valutazione non può essere richiesta in cassazione come mera questione di diritto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una rivalutazione delle prove; è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
  • Quando la ratio decidendi si fonda su un preciso presupposto fattuale o contrattuale, il motivo di ricorso deve colpire quel nucleo decisorio; una censura che riguarda un profilo diverso è inidonea a determinare la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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