Cassazione Civile, Ordinanza n. 24871/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2005 con cui gli venivano imputati maggiori redditi da partecipazione, derivanti dalla presunta distribuzione di utili extracontabili di una società a ristretta base (Co.La.Ca. srl). Il contribuente sosteneva che la sua intestazione di quote fosse solo formale: egli sarebbe stato un dipendente, privo di poteri gestori, e la società sarebbe stata di fatto amministrata da un altro soggetto; inoltre deduceva di non aver percepito gli utili accertati. In cassazione ha articolato cinque motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta mera titolarità nominale delle quote; (2) motivazione apparente o mancante ex art. 132 c.p.c.; (3) omesso esame di fatti decisivi sulla sua estraneità alla gestione e sulla mancata percezione dei redditi; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR limitato la prova contraria al solo diverso impiego degli utili da parte della società, escludendo la prova dell'estraneità del socio alla gestione; (5) violazione dell'art. 38 e dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione dell'accertamento, il solo dato della ristretta base sociale senza ulteriori elementi sulla effettiva percezione degli utili da parte del socio.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo che la sentenza di merito avesse comunque esaminato, espressamente o implicitamente, la dedotta irrilevanza della posizione sostanziale del contribuente rispetto alla presunzione di distribuzione degli utili, privilegiando il dato formale della sua qualità di socio. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: la CTR aveva erroneamente ristretto l'ambito della prova contraria, ritenendo rilevante solo la dimostrazione che gli utili non erano stati distribuiti perché reinvestiti o accantonati, senza considerare il più recente orientamento secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base può essere vinta anche provando l'estraneità del socio formale alla gestione e conduzione societaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la CTR si era comunque espressa, almeno implicitamente, sui fatti dedotti dal contribuente.
La motivazione non è stata considerata mancante o solo apparente, poiché la decisione di merito rendeva percepibile la ratio del rigetto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro dei vizi di nullità dedotti con i primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto con il terzo motivo.
La Corte afferma che la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili non è limitata al solo diverso impiego degli utili sociali, ma può consistere anche nella dimostrazione dell'estraneità del socio alla gestione societaria.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale base normativa dell'accertamento dei maggiori redditi imputati al socio.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa, la prova della ristrettezza della compagine sociale può legittimare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
- La prova contraria del socio non è circoscritta alla dimostrazione che gli utili siano stati reinvestiti o accantonati dalla società, potendo consistere anche nella dimostrazione della sua estraneità alla gestione e conduzione societaria.
- Quando il contribuente deduce specifici fatti sintomatici della propria estraneità alla gestione sociale, il giudice di merito deve considerare tale linea difensiva; la sua omissione integra errore nell'individuazione dell'ambito della prova liberatoria.
- In sede di cassazione, il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente non è configurabile se la sentenza impugnata affronta, anche implicitamente, il nucleo essenziale delle questioni dedotte.
- La motivazione dell'avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili non richiede necessariamente elementi ulteriori oltre alla ristretta base sociale, ma il contribuente deve poter offrire una prova liberatoria ampia e non artificialmente compressa.
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