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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7488/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio relativa alla condanna per la contravvenzione di cui al capo 5 (detenzione/porto di forbici in luogo pubblico). Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., l'inosservanza o l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157-161 c.p. in relazione agli artt. 121, 531 e 598 c.p.p.), sostenendo che il reato si era prescritto (termine massimo di prescrizione ritenuto pari a 5 anni) e che detto termine fosse maturato al 1.5.2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di Ancona che non aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione, avendo applicato la disciplina prevista dall'art. 159 c. 2-4 c.p. (introdotto dalla L. 23/06/2017 n.103) al fatto commesso il 1.5.2018. Alla luce anche dell'applicazione successiva delle modifiche normative e dei principi enunciati dalla Sez. U. del 12.12.2024, la Corte ha concluso che la prescrizione è maturata il 1.11.2024, ossia dopo la pronuncia della sentenza d'appello impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen. (commi 2, 3 e 4)

    Disciplina della prescrizione applicabile al fatto commesso il 1.5.2018 secondo la modificazione introdotta dalla L. 23/06/2017 n.103; ha determinato il differimento della data di estinzione del reato al 1.11.2024.

  • L. 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto le modifiche all'art. 159 c.p. rilevanti per il calcolo della prescrizione dei reati commessi nel periodo di sua applicazione.

  • L. 27 novembre 2021 n. 134 (art. 2, comma 1, lett. a)

    Ulteriore modifica normativa richiamata nel ragionamento sulla applicabilità delle regole sulla prescrizione; la Corte ha considerato l'applicabilità combinata/interpretativa con la disciplina del 2017 alla luce della giurisprudenza di legittimità.

  • Sez. U. Corte di Cassazione, sentenza 12.12.2024

    Precedente interpretativo rilevante che ha influito sulla valutazione della corretta disciplina applicabile al calcolo della prescrizione per i fatti del 2018.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione delle norme sulla prescrizione; invocata dal ricorrente per lamentare l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione.

  • art. 4 L. n. 110/1975

    Norma che disciplina la contravvenzione contestata (porto/detenzione di oggetti atti a offendere), oggetto della specifica contestazione (capo 5) il cui accertamento di responsabilità è stato oggetto di rinvio e valutazione.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione va calcolato alla luce della disciplina normativa vigente all'epoca del fatto, ma le modifiche successive possono influire sulla decorrenza se interpretate in combinato disposto dalla giurisprudenza di legittimità; pertanto è essenziale verificare il regime transitorio applicabile.
  • Se il fatto è commesso nel periodo di applicazione della L. 23/06/2017 n.103, l'art. 159 c. 2-4 può allungare i termini di prescrizione; la prescrizione potrebbe quindi maturare in data successiva rispetto a quanto calcolato con la previgente normativa.
  • Il ricorrente che solleva la prescrizione in cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. deve dimostrare che, con l'ordinaria applicazione delle regole di calcolo e senza cause di sospensione/interruzione, il termine era già decorso alla data della sentenza impugnata; la Corte verifica la corretta applicazione delle norme e i riferimenti giurisprudenziali pertinenti.
  • La scelta del rito (es. abbreviato) può comportare limitazioni probatorie (esclusione di determinate dichiarazioni di terzi) che possono influenzare la valutazione della consapevolezza del detenente circa la presenza di un oggetto nel veicolo; in tali casi il giudice può ritenere provata la consapevolezza in base agli elementi a disposizione.
  • In situazioni analoghe è prudente verificare sempre: (a) la data del fatto, (b) la normativa sulla prescrizione applicabile (compresi interventi legislativi successivi), (c) l'esistenza di cause di sospensione o interruzione della prescrizione, e (d) la giurisprudenza di legittimità (in particolare pronunce delle Sezioni Unite) che possano aver inciso sul calcolo dei termini.

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