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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04135/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un primo giudizio nel quale una parte era stata condannata al risarcimento dei danni in favore dell'altra per un comportamento calunnioso già accertato in sede penale. Nello stesso processo, il condannato aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti perché la controparte, in qualità di tutore di suoi congiunti, gli avrebbe impedito di visitarli, con lesione del rapporto parentale. La Corte d'appello ha confermato sia il rigetto di tale domanda riconvenzionale, ritenendo insussistente un illecito imputabile alla controparte e sufficiente la motivazione del primo giudice, sia la liquidazione del danno a favore della persona offesa dalla calunnia. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2729 c.c. e 702-ter, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, travisamento della prova e omessa motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, avrebbe fondato la decisione su atti del diverso procedimento penale, avrebbe trascurato allegazioni documentali e richieste istruttorie e avrebbe valutato in modo illogico e incompleto il materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, l'intrinseca contraddittorietà delle censure, perché il ricorrente lamentava al tempo stesso omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale e, nello stesso tempo, il suo rigetto immotivato e infondato. Ha quindi chiarito che il nucleo delle doglianze verteva in realtà sulla rivalutazione di merito della domanda risarcitoria, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello non si era limitata a un rinvio agli atti penali, ma aveva sviluppato una motivazione autonoma e sufficiente, fondata sull'assenza di rimproverabilità del comportamento della controparte nell'esercizio delle funzioni di tutore. Le doglianze sulla mancata ammissione delle prove sono state ritenute inammissibili, perché il giudice di appello aveva espresso un giudizio di irrilevanza che il ricorrente non aveva adeguatamente contrastato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione di merito, letta nel suo complesso, contiene una statuizione sul punto controverso; inoltre non è coerente dedurre insieme omessa pronuncia e rigetto della medesima domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze sul governo delle prove non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione del principio di libera valutazione della prova non può essere invocata per ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio da parte della Corte di legittimità.

  • art. 2729 c.c.

    La contestazione delle presunzioni utilizzate dal giudice di merito, se diretta a una diversa ricostruzione dei fatti, è inammissibile in cassazione.

  • art. 702-ter, commi 3 e 4, c.p.c.

    La doglianza non evidenzia un vizio decisivo della decisione impugnata, ma mira a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Il controllo di legittimità non consente la rivalutazione del fatto; il vizio ex art. 360 n. 5 richiede un omesso esame di un fatto decisivo effettivamente non valutato, non una diversa lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del merito della controversia.
  • La denuncia di omessa pronuncia è incompatibile con la contemporanea affermazione che la domanda sia stata rigettata con motivazione illogica o insufficiente, quando la sentenza di merito mostri comunque di avere deciso sulla domanda.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è configurabile solo se risulta omesso l'esame di un fatto storico decisivo e controverso; non basta contestare la completezza o la correttezza della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • La mancata ammissione di prove dedotte dalla parte non integra di per sé vizio di legittimità se il giudice di merito ne abbia ritenuto l'irrilevanza e la parte ricorrente non si confronti specificamente con tale ratio decidendi.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se sintetica o fondata sul rinvio ad elementi esterni, purché non sia meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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