Cassazione Civile, Ordinanza n. 15878/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento per ottenere l’ammissione di un credito professionale di euro 69.133,27, deducendo di avere ricevuto dalla società debitrice un incarico di advisor nell’ambito di una procedura di concordato preventivo. In sede di opposizione chiedeva l’ammissione in prededuzione e, in subordine, con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provata l’esistenza del conferimento dell’incarico, non idonea la documentazione prodotta per difetto di data certa, fondata l’eccezione di inadempimento della curatela e comunque non provata la concreta svolgibilità e utilità della prestazione, anche alla luce della non fattibilità e inammissibilità delle proposte di concordato. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) vizio di costituzione del giudice per la partecipazione di due componenti del collegio anche al precedente giudizio sul concordato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la relazione al concordato avesse data certa e che ciò valesse anche per l’atto di conferimento dell’incarico; 3) violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, per mancato svolgimento del giudizio controfattuale e per avere il tribunale erroneamente valorizzato la relazione ex art. 160, co. 2, l.f. e la ritenuta mancanza di diligenza professionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il primo motivo fosse proponibile in cassazione perché la dedotta incompatibilità dei giudici non era stata fatta valere con ricusazione nel giudizio di merito e, comunque, i magistrati avevano conosciuto un procedimento diverso da quello dell’opposizione allo stato passivo, sicché non ricorreva l’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con una ratio decidendi autonoma e sufficiente, fondata non solo sulla mancanza di data certa dei documenti ma anche sulla non specificità dell’incarico e sulla mancata prova del contenuto concreto dell’attività svolta. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per commistione di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. e perché mirava, in sostanza, a contestare un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
opposizione allo stato passivo
richiamato come base procedurale dell’opposizione del creditore allo stato passivo
invocato dal ricorrente come titolo di privilegio per il credito professionale
art. 160, co. 2, l.f.
richiamato dal tribunale come parametro della relazione a corredo della proposta di concordato, ritenuta carente
invocato per sostenere l’insussistenza o l’erroneità dell’eccezione di inadempimento
invocato sul riparto dell’onere della prova dell’incarico e della prestazione
art. 360, co. 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
richiamato per formulare le censure di nullità e di omesso esame di fatti decisivi
la Corte ribadisce che l’astensione obbligatoria va fatta valere con ricusazione e non è deducibile per la prima volta in cassazione
richiamato per escludere la data certa, anche indiretta, della documentazione prodotta
art. 111 Cost.
la Corte ribadisce che imparzialità e terzietà del giudice sono presidiate, nel processo civile, dagli istituti di astensione e ricusazione
art. 6 CEDU
richiamato per affermare che non aggiunge, sul punto, contenuti ulteriori rispetto all’art. 111 Cost.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
richiamata come legge modificativa del regime del contributo unificato
l’obbligo di astensione opera solo se il giudice ha conosciuto della medesima causa in altro grado, non in un procedimento diverso
Massime di principio
- La violazione dell’obbligo di astensione del giudice non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la parte non ha previamente proposto ricusazione nei modi previsti dal codice di rito.
- L’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. è di stretta interpretazione e opera solo nei casi espressamente previsti, in particolare quando il magistrato abbia già conosciuto della stessa causa in altro grado; non si estende automaticamente a procedimenti distinti, anche se riguardanti le stesse parti o questioni analoghe.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti poste a base della decisione impugnata; se una di esse resta non specificamente attaccata, il motivo è inammissibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la precisa indicazione del fatto decisivo asseritamente omesso e delle circostanze processuali trascurate; non è sufficiente una generica richiesta di riesame del merito o della valutazione probatoria.
- È inammissibile la mescolanza, nello stesso motivo, di doglianze di violazione di legge e di vizio motivazionale quando ciò impedisca di individuare con chiarezza la censura proposta.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove quando il giudice di merito abbia dato una motivazione logica e completa sull’assenza della prova del fatto costitutivo del credito o della prestazione professionale.
- In materia di credito professionale insinuato al passivo, la parte che pretende l’ammissione deve fornire prova dell’incarico, della sua specificità e della riconducibilità dell’attività svolta all’obbligazione dedotta, non essendo sufficiente una documentazione priva di idonea data certa o contenuto determinato.
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