Sentenza del 26/06/2024 n. 17678 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di ventidue cartelle per tributi, tra cui bollo e IRPEF, conosciute dalla contribuente attraverso gli estratti di ruolo. Dopo aver chiesto lo sgravio in autotutela, A.A. aveva ricevuto un diniego il 6 aprile 2009 e, secondo quanto da lei dedotto, un ulteriore diniego, prot. n. 66323, il 12 maggio 2009. La C.T.P. di Catania, con sentenza n. 717/6/2013, aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché rivolto contro una mera comunicazione del 6 aprile 2009 e non contro il provvedimento del 12 maggio; la C.T.R. della Sicilia, con sentenza n. 3639/18/2014, depositata il 26 novembre 2015, aveva rigettato l’appello ritenendo tardiva l’impugnazione. In cassazione la contribuente ha formulato sette motivi: cessazione della materia del contendere in base alle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014; omessa pronuncia e ultrapetizione; mancata considerazione della non univocità della giurisprudenza sugli estratti di ruolo; erronea individuazione dell’atto impugnato; mancato esame della censura relativa al provvedimento del 12 maggio 2009; impugnabilità del diniego di autotutela; prescrizione dei crediti. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non identificava con sufficiente precisione le cartelle, i relativi importi e il contenuto dei dinieghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la contribuente non ha indicato con certezza le singole cartelle, le date e gli importi necessari a dimostrare la cessazione della materia del contendere. Il secondo è infondato, perché un vizio della sentenza di primo grado non rilevato in appello non può essere denunciato per la prima volta in cassazione, in ragione dell’effetto sostitutivo della decisione d’appello. Il terzo è inammissibile: non risultava dimostrato uno degli specifici pregiudizi che, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, consentono la tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata; di conseguenza, la Corte non ha esaminato la prescrizione dedotta con il settimo motivo. I motivi quarto, quinto e sesto sono stati respinti congiuntamente: il primo diniego di autotutela del 6 aprile 2009 doveva essere tempestivamente impugnato; il successivo diniego non riapre i termini né consente di contestare nuovamente la fondatezza della pretesa tributaria. Contro il diniego di autotutela sono deducibili soltanto vizi propri del rifiuto e non i vizi dell’atto impositivo ormai definitivo, salvo ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione alla sua rimozione. Le doglianze di omessa pronuncia e ultrapetizione sono state ritenute comunque prive di rilievo. A.A. è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario).
La disposizione si applica anche ai giudizi pendenti e limita l’impugnazione diretta di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata ai casi in cui il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio previsto dalla legge. La sopravvenuta configurazione dell’interesse ad agire deve essere fatta valere nel merito, anche mediante tempestiva richiesta di rimessione in termini.
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
L’impugnazione del diniego di autotutela riguarda la legittimità del rifiuto, non permette di riaprire la contestazione della pretesa tributaria divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva.
Art. 53 della Costituzione
In campo tributario, a differenza che in quello dell'azione amministrativa discrezionale, non si prospetta alcun bilanciamento d'interessi, capace di indurre la configurabilità di diversi contemperamenti: il diritto soggettivo del contribuente al rimborso non è fronteggiato da un potere discrezionale, bensì dall'obbligo dell'amministrazione tributaria di ristabilire la giusta imposizione, aderente alla capacità contributiva del contribuente, in base all' articolo 53 della Costituzione.
L’obbligo di ristabilire una corretta imposizione, conforme alla capacità contributiva, non trasforma l’autotutela in un mezzo per superare la definitività dell’atto: in giudizio il contribuente non può recuperare le contestazioni che avrebbe dovuto proporre tempestivamente contro l’atto originario.
Art. 112 del codice di procedura civile
Il secondo motivo è privo di fondamento atteso che in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado non rilevato dal giudice di appello.
Le nullità della sentenza di primo grado devono essere dedotte in appello; una volta intervenuta la decisione d’appello, non è possibile denunciare direttamente in cassazione un vizio della pronuncia di primo grado che il giudice d’appello non abbia rilevato.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- La richiesta di autotutela non sospende né riapre i termini per impugnare l’atto tributario originario. Se il primo diniego non viene contestato tempestivamente, l’atto e la pretesa sottostante diventano definitivi; un diniego successivo meramente confermativo non consente di rimettere in discussione il merito.
- Il giudizio contro il diniego di autotutela può riguardare i vizi propri del rifiuto e, nei limiti riconosciuti dalla legge, ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione; non può essere usato per recuperare contestazioni che andavano proposte contro l’atto impositivo.
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile. Nei casi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, l’impugnazione del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata richiede la prova di uno specifico pregiudizio, quale quelli indicati dalla disposizione.
- La normativa sopravvenuta sull’interesse a impugnare l’estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti. Il contribuente deve però far valere tempestivamente in sede di merito il pregiudizio specifico, anche chiedendo, quando ne ricorrono i presupposti, la rimessione in termini.
- In cassazione non si può denunciare direttamente un vizio della sentenza di primo grado che avrebbe dovuto essere fatto valere in appello; inoltre, le censure devono identificare in modo preciso gli atti, le cartelle, gli importi e i passaggi processuali rilevanti.
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