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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30179/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto parzialmente l'appello della società contribuente contro un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all'anno d'imposta 2011. La pretesa fiscale riguardava, per quanto ancora rileva, l'omessa contabilizzazione e fatturazione di opere di sistemazione realizzate sui terreni poi venduti dalla società, ritenute dall'Ufficio indice di antieconomicità della cessione, in quanto i fondi sarebbero stati alienati a un corrispettivo inferiore al valore iscritto a bilancio e tale dato, unitamente ai rapporti familiari e societari tra alienante e acquirenti, avrebbe consentito di presumere un maggior ricavo occultato. Con l'unico motivo l'Agenzia ha denunciato l'omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe trascurato che i terreni erano stati venduti a familiari e soci, fatto che, combinato con il prezzo inferiore di 3/4 rispetto al valore di bilancio e con la documentazione/istruttoria richiamata, avrebbe dovuto condurre a ritenere provata per presunzioni la simulazione del corrispettivo e quindi l'occultamento di maggiori redditi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che il motivo fosse non autosufficiente per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti posti a base della censura e della loro collocazione processuale, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; ha inoltre osservato che il generico richiamo alla documentazione e all'attività istruttoria non poteva essere sanato con la memoria. In secondo luogo, ha escluso che la censura spiegasse criticamente la decisività del fatto asseritamente omesso, poiché l'Agenzia non aveva confutato la ratio decidendi della CTR, fondata sulla congruità oggettiva del prezzo di vendita e sulla insussistenza di antieconomicità o simulazione, valutate in fatto alla luce della destinazione agricola dei terreni, della realizzazione in economia delle opere di sistemazione, della loro residua utilità e del giudizio di congruità dell'ufficio stesso. La Corte ha quindi ribadito che non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del merito né la mera censura della valutazione delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti posti a fondamento della censura, con la loro precisa localizzazione nel fascicolo; il mancato adempimento comporta inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'onere di deposito e di specifica individuazione degli atti e documenti si coordina con quello di specificazione nel ricorso, per consentire alla Corte immediata verifica senza ricerche esplorative.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione del ricorso alle presunzioni semplici e dei fatti da porre a base del ragionamento inferenziale è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi o di motivazione costituzionalmente insufficiente.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria ha funzione meramente illustrativa e non può sanare l'inammissibilità originaria del motivo né integrare censure generiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non applicato nel caso di specie perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su documenti o atti processuali è indispensabile una indicazione specifica e autosufficiente del contenuto, della sede processuale e della collocazione dei documenti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove; il fatto asseritamente trascurato deve essere realmente storico, specifico e decisivo.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una pluralità di elementi logici e fattuali che escludono antieconomicità o simulazione, il ricorrente deve confutare specificamente quella ratio decidendi, non essendo sufficiente invocare genericamente ulteriori indizi.
  • La mera mancata considerazione di un elemento indiziario non integra automaticamente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il giudice di merito ha comunque compiuto una valutazione complessiva dei fatti e degli indici presuntivi.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. non può colmare carenze strutturali del ricorso, né trasformare una censura generica in una censura specifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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