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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28611/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico volta a ottenere il risarcimento del danno per il mancato tempestivo avvio e completamento, da parte dell'azienda sanitaria, della procedura contrattualmente prevista di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, attività necessaria per determinare la quota variabile dell'indennità di posizione. La Corte d'appello aveva ritenuto l'inadempimento imputabile alla struttura sanitaria e aveva quantificato equitativamente il danno, anche richiamando la delibera aziendale successiva con cui erano state rideterminate le spettanze. L'azienda, ricorrente principale, ha censurato la sentenza sostenendo: 1) che la Corte territoriale avrebbe male interpretato le delibere aziendali e del precedente ente sanitario, già idonee a graduare e pesare gli incarichi e a fissare il trattamento economico del medico, sicché non vi sarebbe stato alcun inadempimento proprio né dell'ente subentrante né di quello originario; 2) che la mancata pesatura sarebbe stata dovuta all'impossibilità di procedere, per indicazioni dell'assessorato regionale, con conseguente esclusione della responsabilità ex artt. 1218 e 1256 c.c.; 3) che la liquidazione equitativa del danno sarebbe stata illegittima perché fondata su una richiesta generica e priva di prova del pregiudizio. Il medico ha resistito al ricorso principale e ha proposto ricorso incidentale sulle spese di primo grado, deducendo che la liquidazione operata dalla Corte d'appello fosse inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 e che non fosse stato correttamente riconosciuto il compenso per le fasi processuali dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'azienda sanitaria perché i primi due motivi miravano, sotto l'apparente denuncia di vizi di legge o motivazione, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze documentali, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che, una volta accertato l'inadempimento della pubblica amministrazione all'obbligo di attivare e concludere la procedura di graduazione e pesatura degli incarichi, il dirigente medico può ottenere il risarcimento per perdita di chance e che il danno può essere liquidato equitativamente, anche prendendo a parametro quanto poi riconosciuto dalla stessa azienda con successiva delibera. È stato invece accolto il ricorso incidentale del medico sulle spese, perché la liquidazione effettuata in appello era inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e non era stata motivata la deroga ai parametri forensi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a questo punto e la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese del primo grado in misura maggiore, oltre a porre le spese del giudizio di legittimità a carico dell'azienda sanitaria e a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ribadisce che non è consentito usarlo per sollecitare una rivalutazione del fatto in sede di legittimità

  • art. 1218 c.c.

    la responsabilità contrattuale del debitore resta configurabile salvo prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile

  • art. 1256 c.c.

    l'impossibilità liberatoria deve essere dimostrata dal debitore che invoca l'esonero da responsabilità

  • art. 1226 c.c.

    il danno può essere liquidato equitativamente quando la sua precisa quantificazione non sia possibile, purché il pregiudizio e i suoi elementi costitutivi siano allegati e risultino almeno in termini probabilistici

  • art. 2056 c.c.

    la liquidazione del danno aquiliano richiama i criteri di cui all'art. 1226 c.c. quando ne ricorrano i presupposti

  • art. 348-ter c.p.c.

    esclude la deducibilità del vizio motivazionale quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado e il ricorrente non evidenzia il diverso percorso fattuale delle due decisioni

  • D.M. n. 55/2014

    i compensi professionali vanno liquidati secondo i parametri ministeriali, senza introdurre fasi non previste e senza scendere sotto i minimi applicabili, salvo adeguata motivazione

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    la fase di trattazione comprende anche l'eventuale attività istruttoria; per tale fase la riduzione rispetto al parametro medio va operata in misura del 70% secondo l'orientamento richiamato dalla Corte

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    in caso di rigetto del ricorso principale sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di dirigenza medica del servizio sanitario pubblico, la pubblica amministrazione ha l'obbligo contrattuale di avviare e concludere il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi secondo correttezza e buona fede; l'inerzia non può essere giustificata in via astratta da difficoltà organizzative o da interlocuzioni interne, se non è provata una causa non imputabile.
  • La violazione dell'obbligo di procedere alla graduazione e pesatura degli incarichi non attribuisce al dirigente un diritto all'adempimento in forma specifica, ma fonda una pretesa risarcitoria per perdita di chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance il dipendente deve allegare la fonte legale o contrattuale del diritto, l'inadempimento datoriale e gli elementi della plausibile occasione perduta e del vantaggio mancato; il datore di lavoro deve provare i fatti estintivi, impeditivi o l'assenza di propria imputabilità.
  • Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente, anche mediante il richiamo a importi successivamente determinati dalla stessa amministrazione in relazione alla medesima graduazione, purché la scelta sia sorretta da una logica razionale e coerente.
  • In cassazione non è ammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa.
  • In materia di compensi professionali, il giudice deve rispettare i parametri del D.M. n. 55/2014; la fase di trattazione assorbe l'eventuale attività istruttoria e non può essere omessa o liquidata al di sotto dei minimi senza specifica giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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