Cassazione Civile, Ordinanza n. 31676/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, da parte di una struttura privata accreditata, del saldo per prestazioni sociosanitarie rese nell'anno 2013 in favore di soggetti disabili non assistibili a domicilio. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo: che non esistesse un'obbligazione ex lege in capo alla Regione per la quota sociale delle prestazioni; che la scrittura denominata "Addenda contrattuale" del 9 giugno 2014 non fosse idonea a costituire un valido rapporto negoziale con la Regione, per asserita carenza di potere del dirigente che l'aveva sottoscritta e, comunque, perché non destinata ad assumere un obbligo diretto di pagamento verso la struttura; e che non potesse trovare accoglimento neppure l'azione di arricchimento senza causa per difetto di residualità. In cassazione la struttura ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., sostenendo che l'appello regionale avrebbe riguardato prestazioni del 2014 anziché quelle del 2013 oggetto del giudizio deciso in primo grado; 2) violazione dell'art. 30, lett. d, l.r. Calabria n. 7/1996, assumendo che il dirigente regionale avesse il potere di stipulare contratti e convenzioni idonei a impegnare l'ente; 3) violazione degli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., censurando l'interpretazione della scrittura del 9 giugno 2014 e sostenendo che, anche alla luce del testo contrattuale, delle comunicazioni tra le parti e dei successivi atti di bilancio, essa dovesse essere intesa come fonte dell'obbligo della Regione di coprire e pagare la quota sociale delle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Ha escluso, sul primo motivo, che vi fosse inammissibilità dell'appello o nullità della sentenza per extrapetizione, rilevando che dagli atti risultava con chiarezza che la domanda di primo grado riguardava le prestazioni del 2013 e che l'errore iniziale contenuto nell'atto di appello non aveva impedito il contraddittorio sulla questione effettivamente decisa. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi, perché la Corte d'appello non si era limitata a negare il potere del dirigente, ma aveva anche interpretato la scrittura del 9 giugno 2014 escludendo che essa imponesse alla Regione un obbligo diretto di pagamento della quota sociale. Sul terzo motivo ha ribadito che l'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica e non per la semplice preferenza per una diversa lettura del testo; poiché la soluzione del giudice di merito non era arbitraria né irragionevole, la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello regionale; la Corte esclude la violazione perché l'errore iniziale dell'atto di appello non ha impedito la corretta trattazione della domanda effettivamente proposta in primo grado.
richiamato per dedurre ultrapetizione o nullità della sentenza; la Corte ne esclude la violazione poiché la decisione di merito è rimasta aderente al petitum e alla causa petendi risultanti dagli atti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del primo motivo per la dedotta nullità della sentenza per vizi processuali.
art. 30, lett. d, l.r. Calabria 13 maggio 1996, n. 7
invocato per sostenere il potere del dirigente regionale di stipulare contratti e convenzioni idonei a impegnare l'ente; la censura è ritenuta fuori fuoco rispetto alla reale ratio della sentenza impugnata.
richiamato come regola di interpretazione letterale e sistematica del contratto; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sull'interpretazione contrattuale è limitato alla violazione dei canoni ermeneutici, non alla mera diversa lettura del testo.
invocato insieme all'art. 1362 c.c. per sostenere una lettura complessiva della scrittura del 9 giugno 2014; la Corte reputa non arbitraria l'interpretazione adottata dal giudice di merito.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria lettura del contratto; la Corte non ravvisa una effettiva violazione dell'onere della prova, poiché la questione verteva sull'interpretazione dell'accordo.
richiamato dal giudice d'appello per escludere l'azione di arricchimento senza causa, in mancanza del requisito di residualità.
utilizzato per fondare il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
richiamato per il deposito delle memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- L'erronea individuazione, nell'atto di appello, del periodo temporale cui si riferisce la domanda non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, se dagli atti di causa emerge in modo univoco il vero oggetto del giudizio e il contraddittorio si svolge comunque su di esso.
- In cassazione, la deduzione di nullità per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. richiede di confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata; una censura è inammissibile se colpisce un'affermazione solo marginale e non la concreta motivazione della sentenza di merito.
- Il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto è circoscritto alla violazione dei canoni legali di ermeneutica: non è consentito ottenere una nuova lettura dell'accordo solo perché plausibile una diversa interpretazione.
- Quando il giudice di merito offra una ricostruzione contrattuale non arbitraria e logicamente coerente, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice territoriale.
- La censura che invochi il potere di un organo pubblico di stipulare contratti è inidonea se la decisione impugnata si fonda anche e soprattutto sull'interpretazione sostanziale dell'accordo, dalla quale risulti che esso non abbia assunto l'ente come obbligato diretto al pagamento.
- L'azione di arricchimento senza causa è esperibile solo in via residuale e non quando l'ordinamento offra un diverso titolo azionabile o quando la domanda sia comunque priva del presupposto di sussidiarietà.
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