Cassazione Penale, Ordinanza n. 01594/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur in presenza della qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, aveva negato il riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in relazione alla condotta contestata ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che il fatto fosse di minima offensività e che dovesse applicarsi la causa di non punibilità. La Suprema Corte rileva però che la decisione di merito aveva escluso la particolare tenuità dell'offesa non solo per il dato quantitativo, ma anche per le concrete modalità della condotta, ritenute sintomatiche di una non minimale capacità a delinquere, sicché il ricorso è stato reputato manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, che aveva negato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. perché mancava il requisito della particolare tenuità dell'offesa, valutato alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e delle modalità della condotta, consistite nell'occultamento della sostanza stupefacente già suddivisa in più involucri e in modalità di spaccio rudimentali ma elusivamente organizzate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"la speciale causa di non punibilità"; "congiuntamente e non alternativamente"; "particolare tenuità dell'offesa" e "non abitualità del comportamento"
La causa di non punibilità richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudizio sulla tenuità va svolto anche alla luce delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
"in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309"
La controversia concerne la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, rispetto alla quale è stata negata l'ulteriore non punibilità ex art. 131-bis c.p.
"natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa"
I criteri di cui all'art. 133 c.p. sono richiamati come parametri di valutazione della modalità della condotta e dell'entità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
"condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende"
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590
"Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590"
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello oggetto del processo.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto opera solo se ricorrono congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la mancanza di uno solo dei due requisiti preclude il beneficio.
- La valutazione della particolare tenuità dell'offesa non può arrestarsi al solo dato quantitativo della sostanza o al modesto valore del fatto, ma deve considerare anche le concrete modalità della condotta e la capacità offensiva desumibile dal modus operandi.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo vanno apprezzate secondo i criteri dell'art. 133 c.p., con motivazione non illogica e non meramente apparente.
- In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto come lieve entità non comporta automaticamente il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., trattandosi di giudizi distinti e autonomi.
- Il comportamento è abituale, ostando all'art. 131-bis c.p., quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre quello oggetto del giudizio, anche se alcuni siano successivi al fatto per cui si procede.
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