Cassazione Civile, Ordinanza n. 01473/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso un estratto di ruolo recante un debito da sanzione pecuniaria. Il giudice di merito aveva ritenuto inammissibile l’opposizione per difetto di interesse ad agire e aveva rigettato l’appello. In cassazione il ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza, ma nel corso del giudizio è sopravvenuta la disciplina introdotta dal d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha modificato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, limitando la diretta impugnabilità di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio nelle ipotesi tassativamente indicate dalla norma. La Corte ha quindi verificato se tale interesse fosse stato dedotto e provato nei modi e nei tempi processualmente richiesti; poiché ciò non era avvenuto e il pregiudizio non risultava dagli accertamenti di merito, ha dichiarato l’opposizione inammissibile e rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile lo ius superveniens anche al giudizio pendente e ha affermato che l’azione proposta non era più ammissibile in difetto della dimostrazione dello specifico pregiudizio richiesto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Non essendo stato provato l’interesse ad agire in via diretta contro l’estratto di ruolo, l’opposizione è stata dichiarata inammissibile; di conseguenza il ricorso per cassazione è stato rigettato. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ha introdotto una disciplina sopravvenuta che limita la diretta impugnazione di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata ai casi tassativi previsti dalla norma
ha convertito il d.l. n. 146/2021, rendendo stabile la modifica normativa
stabilisce, in linea di principio, la non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo in presenza di specifici pregiudizi tassativamente indicati
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
individua uno dei pregiudizi rilevanti ai fini della diretta impugnazione, relativo alla partecipazione a procedure di appalto
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio, connessa alle verifiche sui pagamenti dovuti da soggetti pubblici
nel giudizio di cassazione la prova dell’interesse sopravvenuto deve essere fornita mediante deposito documentale nei limiti consentiti
Massime di principio
- L’interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica e può essere inciso da una norma sopravvenuta fino al momento della decisione.
- La disciplina sopravvenuta che limita l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, con verifica dell’attualità e concretezza dell’interesse ad agire.
- La diretta impugnazione di ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione, la dimostrazione del pregiudizio rilevante ai fini dell’interesse ad agire deve avvenire con gli strumenti processuali consentiti, in particolare mediante deposito documentale ex art. 372 c.p.c. quando ammissibile.
- In difetto di allegazione e prova dello specifico pregiudizio normativamente richiesto, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile.
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