Cassazione Civile, Ordinanza n. 08726/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace, deducendo di avere un significativo inserimento sociale e lavorativo in Italia: aveva riferito di aver soggiornato nel Paese per diversi anni, di avere svolto regolare attività lavorativa, di avere abitato stabilmente in locazione e di non avere più legami affettivi, familiari, sociali o culturali con il Paese di origine. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione ritenendo che, trattandosi di atto vincolato, in sede di opposizione non potessero essere valutate integrazione sociale, attività lavorativa e situazioni familiari, perché tali profili sarebbero rilevanti solo nel procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. In cassazione il ricorrente ha censurato tale impostazione, denunciando la violazione degli artt. 18 d.lgs. 150/2011, 13, comma 2, lett. a), e 19, comma 1.1, T.U.I., in relazione agli artt. 8 CEDU e 117 Cost., sostenendo che il divieto di espulsione per rischio di violazione della vita privata e familiare opera anche nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione e impone una valutazione concreta dell’effettivo radicamento dello straniero nel territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini l’opposizione applicando il principio secondo cui, anche nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, deve essere verificata la ricorrenza del divieto di espulsione fondato sull’art. 19 T.U.I. e sull’art. 8 CEDU, con specifico esame dei legami familiari, sociali e lavorativi dello straniero e della sua effettiva integrazione nel territorio italiano. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
È evocato tra le norme asseritamente violate nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione.
art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998
È richiamato come base del decreto di espulsione, qualificato come atto vincolato quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
È interpretato come norma protettiva di carattere generale che deve essere considerata anche nel giudizio di opposizione all’espulsione, imponendo di verificare il rischio di violazione della vita privata e familiare.
art. 8 CEDU
È ritenuto applicabile anche ai fini dell’opposizione al decreto di espulsione e tutela non solo la vita familiare ma anche la vita privata, rilevando i legami sociali dello straniero nel territorio nazionale.
art. 117 Cost.
È richiamato in relazione all’asserita violazione della CEDU quale parametro interposto.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È menzionato dal giudice di merito come ambito in cui valutare integrazione sociale e attività lavorativa, ma la Corte afferma che tali elementi devono comunque essere considerati ai fini del divieto di espulsione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione lo straniero può dedurre il divieto di espulsione fondato sulla tutela della vita privata e familiare, e il giudice deve esaminarlo anche se il provvedimento espulsivo è formalmente vincolato.
- L’art. 19 T.U.I. ha portata protettiva generale e impone una verifica concreta del rischio che l’allontanamento determini una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla luce dei legami familiari, sociali, culturali e lavorativi allegati.
- La tutela ex art. 8 CEDU non si limita alla sola vita familiare, ma comprende anche la vita privata; pertanto, ai fini dell’espulsione, assumono rilievo l’effettivo inserimento sociale in Italia e la durata del soggiorno nel territorio nazionale.
- Quando l’opponente allega un consolidato radicamento nel Paese di accoglienza, il giudice deve compiere un accertamento in concreto e non può escludere aprioristicamente la rilevanza di tali elementi perché riferiti al procedimento di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno.
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