Cassazione Penale, Sentenza n. 28367/2026 del 27/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna dell'imputato per rapina aggravata e ricettazione, riducendo soltanto la pena rispetto al primo grado. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge penale e processuale e vizi motivazionali su quattro profili: 1) diniego di accesso a un programma di giustizia riparativa; 2) omessa qualificazione giuridica della rapina aggravata ai sensi dell'art. 624-bis c.p.; 3) eccessività della pena in tutte le sue componenti; 4) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti concorrenti. La difesa ha anche depositato tardivamente una memoria con eccezione di illegittimità costituzionale, non esaminata perché oltre il termine ex art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il diniego di accesso alla giustizia riparativa era sorretto da motivazione non censurabile, incentrata sulla genericità dell'istanza e sull'assenza di concreta utilità del programma rispetto alla definizione delle questioni derivanti dai reati contestati. Ha inoltre escluso che, per reati procedibili d'ufficio, la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa comporti la sospensione del processo, poiché l'art. 129-bis c.p.p. consente la sospensione solo per reati perseguibili a querela soggetta a remissione e a richiesta dell'imputato. Ha poi respinto le ulteriori doglianze per difetto di specificità, rilevando che la Corte territoriale aveva già dato risposta puntuale sul fatto, sulla pena e sul bilanciamento delle circostanze, valorizzando la dichiarazione della persona offesa, i precedenti penali e la gravità dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Il termine per il deposito delle memorie nel giudizio di cassazione è perentorio; la sua inosservanza comporta la non considerazione della memoria ai fini della decisione.
La sospensione del processo in pendenza di un programma di giustizia riparativa è prevista solo entro i limiti e per i presupposti tassativi indicati dalla norma, cioè per reati perseguibili a querela soggetta a remissione e a richiesta dell'imputato.
art. 152, terzo comma, n. 2, c.p.
La disciplina della giustizia riparativa è richiamata in funzione delle sue finalità deflattive, che giustificano la sospensione del processo nei soli casi espressamente previsti.
Durante la sospensione del processo per giustizia riparativa, decorrono i termini di improcedibilità con le modalità previste dalla legge.
La sospensione del processo incide anche sui termini massimi di custodia cautelare, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
È richiamato come norma di coordinamento in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare.
L'ordinanza che dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare è appellabile secondo le forme previste per le misure cautelari.
art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, c.p.
L'eventuale esito riparativo può rilevare ai fini del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento o del ripristino del danno, ma solo se conseguito utilmente nei tempi processuali.
art. 101, secondo comma, Cost.
Il giudice è soggetto soltanto alla legge; il dato letterale della norma costituisce limite insuperabile dell'interpretazione.
Il richiamo ai lavori preparatori non può superare il dato letterale della disposizione, salvo i limiti dell'interpretazione analogica consentita.
L'interpretazione analogica è inibita in materia penale o eccezionale quando non vi sia una lacuna normativamente colmabile.
art. 3 Cost.
Invocato nel prospettato dubbio di legittimità costituzionale della disciplina sulla sospensione, ma la Corte non ravvisa contrasto.
art. 24, comma 1, Cost.
Invocato nel prospettato dubbio di legittimità costituzionale, ma la Corte esclude che la disciplina limiti il diritto di difesa.
art. 27, comma 3, Cost.
Invocato nel prospettato dubbio di legittimità costituzionale, ma la Corte ritiene la disciplina coerente con le finalità rieducative senza imporre la sospensione del processo.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
È menzionato nel motivo di ricorso quale pretesa qualificazione giuridica del fatto, ma la Corte non accoglie la doglianza.
Massime di principio
- Il diniego di accesso a un programma di giustizia riparativa è censurabile in cassazione solo se il ricorrente dimostra una concreta incidenza dell'istituto sulla procedibilità del reato o sul trattamento sanzionatorio; la mera invocazione astratta non è sufficiente.
- La sospensione del processo in pendenza di giustizia riparativa è istituto a disciplina tassativa: per i reati procedibili d'ufficio non può essere estesa in via interpretativa oltre i casi espressamente previsti dall'art. 129-bis c.p.p.
- Per i reati procedibili d'ufficio, l'imputato che intenda valorizzare la giustizia riparativa ai fini di una attenuante o di un più mite trattamento sanzionatorio deve attivarsi tempestivamente, in modo da conseguire l'eventuale esito riparativo prima del giudicato; il processo non resta sospeso automaticamente.
- Il giudice non può superare il dato letterale della norma facendo leva su lavori preparatori o relazioni illustrative quando il significato testuale è chiaro; l'interpretazione conforme non può produrre effetti non consentiti dalla lettera della disposizione.
- In sede di legittimità, le censure che non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili o comunque infondate per difetto di specificità.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito è illogica o mancante; se il giudice valorizza elementi come precedenti specifici, gravità dei fatti e natura non realmente spontanea della confessione, la decisione è normalmente insindacabile in cassazione.
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