Cassazione Penale, Ordinanza n. 01138/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo rideterminato la pena dopo aver qualificato come specifica la recidiva, confermando però la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. In ricorso sono stati dedotti: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5, limitatamente alla detenzione di cocaina; 2) erronea applicazione dell'art. 69 c.p. in relazione alle già riconosciute attenuanti generiche, di cui si chiedeva la prevalenza sulla recidiva specifica come rivalutata dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure riproponessero questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione adeguata, e che quindi non fossero proponibili in sede di legittimità nei termini dedotti.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione posta a base della condanna per detenzione di stupefacenti; la Corte d'appello l'ha applicata escludendo la riqualificazione del fatto in comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Invocato dal ricorrente per sostenere la qualificazione del fatto come lieve entità, limitatamente alla cocaina detenuta.
Invocato per chiedere il bilanciamento in prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva specifica.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già motivate e disattese dal giudice di merito, quando la decisione impugnata abbia offerto una risposta giuridicamente adeguata e non illogica.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nel comma di lieve entità della disciplina sugli stupefacenti richiede specifiche censure di legittimità; non è sufficiente opporre una diversa valutazione del materiale già apprezzato dai giudici di merito.
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva specifica, ove già affrontato dal giudice territoriale, non può essere rimesso in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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