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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01247/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da plurimi rapporti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative a progetto intercorsi tra un professionista e una società committente nell’ambito di attività connesse ad appalti infrastrutturali. Il lavoratore ha chiesto l’accertamento della continuità del rapporto dal 2009 al 2015, la declaratoria di nullità dei contratti a progetto per difetto di specificità del progetto/programma, la conversione del rapporto in lavoro subordinato (o, in subordine, a tempo determinato), l’accertamento di periodi di lavoro irregolare svolti anche fuori dai contratti formalizzati, il pagamento delle differenze retributive o dell’indennità sostitutiva prevista dalla legge, nonché il versamento dei contributi. In appello la domanda è stata respinta. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2113 e 1362 c.c. per erronea interpretazione della lettera di rinuncia all’impugnativa, sostenendo che essa riguardasse solo il primo contratto e non le proroghe successive; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sui co.co.pro. (artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003, art. 1, co. 27, L. 92/2012) per non avere la Corte valutato che le mansioni sarebbero state amministrative e non tecniche/professionali, e per non avere considerato la distinzione tra sezioni dell’albo degli ingegneri; 3) violazione della disciplina sui contratti a progetto, reiterando il difetto di specificità del progetto; 4) violazione dell’art. 2094 c.c. e della disciplina sui contratti a termine (d.lgs. 368/2001), sostenendo che, comunque, i rapporti andavano riqualificati come subordinati a termine per proroghe illegittime, superamento dei 36 mesi e prosecuzione oltre scadenza; 5) violazione dell’art. 18 St. lav. e dell’art. 32 L. 183/2010 per il mancato riconoscimento di reintegra, retribuzioni e indennità; 6) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili perché non pertinenti alla ratio decidendi, perché generici o carenti di specificità/autosufficienza, perché diretti a sollecitare una diversa valutazione del merito, o perché introduttivi di questioni nuove; ha inoltre rilevato la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l’impostazione dei giudici di merito secondo cui: la rinuncia all’impugnazione del primo contratto precludeva la doglianza relativa a quel rapporto; i compiti affidati risultavano coerenti con una prestazione di contenuto professionale ingegneristico, tale da escludere la diretta applicazione della disciplina speciale sui co.co.pro. dedotta dal ricorrente; mancava prova di un effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare tipico della subordinazione; le ulteriori doglianze erano nuove, inconferenti o formulate in modo non autosufficiente. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo, secondo il principio di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2113 c.c.

    La rinuncia all’impugnazione di un atto o rapporto, se non ritualmente impugnata, produce effetti preclusivi che devono essere neutralizzati prima di far valere la relativa domanda giudiziale.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione della rinuncia va effettuata secondo i criteri ermeneutici contrattuali, ma in cassazione la censura deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi e con il testo integrale dell’atto asseritamente mal interpretato.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge richiede specifica indicazione delle norme e del contrasto con la sentenza; il vizio motivazionale ex n. 5 non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito o in doglianze su questioni/argomentazioni anziché su un fatto storico decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi divergenze tra le due decisioni nei termini richiesti.

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    La Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina speciale ai rapporti in esame, perché le mansioni accertate erano riconducibili a prestazioni di contenuto professionale tipico dell’ingegnere.

  • art. 62 d.lgs. 276/2003

    Richiamato insieme alla disciplina dei contratti a progetto, ma ritenuto non decisivo alla luce dell’esclusione della diretta applicabilità del regime speciale.

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    La censura sulla conversione è stata respinta perché fondata su presupposti di fatto non accertati o non censurabili in sede di legittimità.

  • art. 1, comma 27, L. 92/2012

    È stata considerata interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, della disciplina dei contratti a progetto, ma non è stata ritenuta utile al ricorrente poiché i compiti svolti erano stati giudicati professionalmente tipici.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione è stata esclusa in fatto per mancanza di prova dell’assoggettamento a orario, controlli, autorizzazioni e ordini gerarchici sul contenuto e sulle modalità della prestazione.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 368/2001

    La questione della loro violazione è stata dichiarata nuova in cassazione e, comunque, assorbita dall’esclusione della subordinazione.

  • art. 18 L. 300/1970

    La censura è stata ritenuta inconferente, perché in appello non era stata proposta una domanda di reintegra ex art. 18 ma domande di conversione/accertamento del rapporto.

  • art. 32 L. 183/2010

    Richiamato in relazione alla richiesta indennitaria conseguente alla conversione o all’illegittima cessazione del rapporto, ma le pretese sono state respinte per l’infondatezza delle domande principali.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese di secondo grado è stata confermata perché coerente con il principio di soccombenza causale.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve specificare norme violate, contenuto precettivo e contrasto con la decisione impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.

Massime di principio

  • La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attacca una ricostruzione diversa o solo parzialmente coincidente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sull’omessa considerazione di argomentazioni difensive, documenti o valutazioni istruttorie: deve riguardare un preciso fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente trascurato.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti di legge.
  • Chi deduce violazione di legge deve indicare con precisione la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che si porrebbe in contrasto con essa; non è sufficiente una critica generica o meramente assertiva.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato richiede la prova dell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore; in assenza di tale prova, la mera esecuzione di attività professionali o tecniche non basta a configurare subordinazione.
  • La questione della conversione di un rapporto a progetto o a termine non può essere utilmente proposta in cassazione se presuppone fatti non accertati nei gradi di merito o introduce una qualificazione giuridica nuova non trattata prima.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e resiste se le domande principali e i motivi di gravame sono respinti integralmente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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