Cassazione Penale, Sentenza n. 46793/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari) per presunti acquisti di cocaina, deducendo quattro censure principali: 1) violazioni procedurali nell'acquisizione di videoriprese, tabulati e dati GPS dell'autovettura del coniuge; 2) uso del silenzio dell'indagata come prova in violazione dell'art. 64, comma 3, c.p.p.; 3) insufficienza e manifesta illogicità della valutazione dei gravi indizi ai sensi dell'art. 273 c.p.p.; 4) carenza delle esigenze cautelari e manifesta illogicità della motivazione ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e/o aspecificità delle censure. Ha ritenuto invalida la rinuncia depositata per mancanza dell'autenticazione prevista dagli artt. 583 e 591 c.p.p. Sul merito delle censure: ha ritenuto legittime e utilizzabili le videoriprese effettuate in luogo non corrispondente a privata dimora; legittima l'acquisizione dei tabulati telefonici nell'ambito delle indagini sui correi; generica e aspecifica la censura sui dati GPS. Ha puntualizzato che il Tribunale non ha usato il silenzio dell'indagata come prova ma ha rilevato l'assenza di una versione alternativa ai fatti già comprovati da elementi convergenti. Ha escluso che la cassazione possa ripetere una valutazione di merito sui gravi indizi o sulle esigenze cautelari quando le censure siano generiche o chiedano una rivalutazione dei fatti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata nel capo d'imputazione relativo alla partecipazione al reato; richiamata come riferimento sostanziale alla contestazione penale.
art. 73 e art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norme sostanziali relative al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti e alle aggravanti; sono il titolo genetico che motiva la misura cautelare.
Richiamato dalla ricorrente per contestare un presunto uso del silenzio come elemento di prova; la Corte ha precisato che non vi è stato valore probatorio attribuito al silenzio, ma solo la constatazione dell'assenza di una versione alternativa.
Norma che disciplina i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che la censura non denunciasse una violazione specifica di legge ma una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
Norma sulle esigenze cautelari; la decisione ricorda che la loro insussistenza può essere censurata in cassazione solo se la motivazione risulta mancante o manifestamente illogica, cosa non avvenuta nel caso.
Richiamato insieme all'art. 274 in relazione alle esigenze cautelari; dalla motivazione del riesame risultano valutazioni congrue sul pericolo di recidiva e coinvolgimento nei circuiti di narcotraffico.
Prevedono l'autenticazione necessaria per atti come la rinuncia al ricorso; la Corte ha dichiarato inefficace la rinuncia depositata per mancato rispetto di tali forme.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e non idonee a fondare ammissibilità del ricorso.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente; applicata dalla Corte a carico della Lekaj.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni
Richiamata per la procedura scritta del giudizio di cassazione; la causa è stata trattata per procedura scritta in base alla normativa emergenziale e successive proroghe.
Massime di principio
- Le videoriprese effettuate in luoghi che non costituiscono privata dimora sono acquisibili e utilizzabili senza autorizzazione del giudice per le indagini preliminari; non costituiscono intrusione nella sfera domestica.
- L'acquisizione di tabulati e dati telefonici nell'ambito di indagini su correi può essere legittima anche prima dell'iscrizione nel registro degli indagati, se idonea all'identificazione e al progresso delle investigazioni.
- Il silenzio dell'indagato non può essere automaticamente valorizzato come prova di colpevolezza; tuttavia il giudice può rilevare l'assenza di una versione alternativa quando sussistono elementi probatori convergenti.
- In sede di cassazione sulle misure cautelari non è consentita una rivalutazione di merito degli elementi di fatto: le censure devono mirare a violazioni normative specifiche o a manifesta illogicità della motivazione testuale.
- I ricorsi per cassazione devono contenere censure specifiche e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; i rilievi generici o aspecifici sono dichiarati inammissibili.
- La rinuncia ad un rimedio processuale richiede il rispetto delle forme di autenticazione previste; la loro omissione rende la rinuncia inefficace.
- Se il giudice di merito motiva la sussistenza del pericolo di recidiva e la rilevanza degli elementi probatori, la cassazione richiede una gravità di vizio motivazionale per annullare la decisione.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. cassa delle ammende) se non si ravvisa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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