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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05887/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni emesso per l’imposta di registro dovuta in relazione a un’ordinanza di assegnazione di somme emessa nel corso di una procedura esecutiva presso terzi. L’Ufficio aveva applicato l’imposta in misura proporzionale, calcolandola sull’importo del credito vantato nel procedimento esecutivo. La società contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, da un lato, che l’ordinanza di assegnazione del credito non avrebbe natura di atto traslativo o di sentenza di condanna e, quindi, avrebbe dovuto essere tassata in misura fissa; dall’altro, ha denunciato l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo alla base imponibile, assumendo che l’imposta avrebbe dovuto essere parametrata non all’importo precettato, ma a quello effettivamente assegnato dal giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. rientra tra i provvedimenti dell’autorità giudiziaria aventi effetto traslativo e va quindi assoggettata a imposta di registro proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto adeguatamente l’atto di appello e non aveva dimostrato in modo specifico di avere dedotto in quella sede la censura sulla base imponibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e, secondo la statuizione finale, risultano integrati i presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    l’ordinanza di assegnazione del credito emessa nella procedura esecutiva presso terzi è considerata atto conclusivo con efficacia traslativa del credito pignorato

  • art. 8, comma 1, lett. a), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986

    si applica l’imposta proporzionale ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni o altri diritti; vi sono ricondotti anche i provvedimenti di assegnazione con effetto traslativo

  • art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986

    non è applicabile quando il provvedimento non reca una condanna al pagamento di somme, ma realizza un effetto traslativo

  • art. 8, comma 1, lett. d), Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986

    tassa fissa per i provvedimenti che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; esclusa nel caso esaminato

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    concorre a individuare gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a imposta proporzionale

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    imposta di registro come imposta d’atto: rilevano contenuto ed effetti dell’atto da registrare, senza elementi estranei

  • art. 53 Cost.

    non risulta violato dal criterio di tassazione fondato sugli effetti giuridici desumibili dall’atto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente quale principio di autosufficienza/onere di allegazione probatoria nel ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Corte cost. n. 158 del 2020

    ribadisce la natura di imposta d’atto dell’imposta di registro e la legittimità di un prelievo fondato sui soli effetti giuridici dell’atto

  • Cass. n. 16022 del 29/07/2005

    precedente conforme sul trattamento fiscale dell’ordinanza di assegnazione del credito

  • Cass. n. 7306 del 16/03/2021

    conferma che l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è soggetta a imposta proporzionale

  • Cass. n. 19394 del 2017

    riconosce la natura liquidativa e satisfattiva dell’ordinanza di assegnazione come atto finale dell’espropriazione presso terzi

  • Cass. n. 11660 del 2016

    riconosce il carattere conclusivo e traslativo dell’ordinanza di assegnazione del credito

  • Cass. n. 7508 del 2011

    afferma che l’ordinanza di assegnazione costituisce il momento finale del processo esecutivo presso terzi

  • Cass. n. 9400 del 2007

    richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta non decisiva perché riferita a una diversa ipotesi e non al profilo dell’effetto traslativo

  • Cass. n. 12013 del 2020

    sul principio per cui, in tema di imposta di registro, rilevano contenuto ed effetti dell’atto

  • Cass. n. 19247 del 2012

    sul rilievo esclusivo degli effetti dell’atto ai fini dell’imposta di registro

  • Cass. n. 23243 del 2006

    sul criterio dell’imposta d’atto e sul contenuto dell’atto da registrare

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, l’ordinanza di assegnazione del credito emessa all’esito dell’espropriazione presso terzi ha autonoma rilevanza fiscale rispetto al titolo esecutivo e va tassata in base alla sua funzione ed effetti propri.
  • I provvedimenti di assegnazione che realizzano il trasferimento coattivo di uno specifico credito rientrano tra gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986.
  • L’imposta di registro è un’imposta d’atto: la base imponibile e la qualificazione del prelievo devono essere determinate avendo riguardo al contenuto e agli effetti giuridici dell’atto da registrare, senza utilizzare elementi estranei, salvo le eccezioni previste dalla legge.
  • La censura di omessa pronuncia in cassazione richiede che il ricorrente dimostri, in modo autosufficiente, di avere effettivamente dedotto la questione in appello, trascrivendo i passaggi rilevanti dell’atto di gravame; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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