Cassazione Penale, Sentenza n. 16275/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il delitto associativo ex art. 74 DPR 9/10/1990 n.309. Due motivi: (1) doglianza sulla mancanza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all'associazione, contestando l'interpretazione delle intercettazioni, la scarsa rilevanza dei sequestri e la mancata prova di cointeressenza e cassa comune; (2) censura sulla mancata motivazione circa le esigenze cautelari (art. 274 lett. c c.p.p.), sostenendo l'assenza di pericolo di reiterazione e la praticabilità di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali, monitoraggi gps, servizi di osservazione, videoriprese, il sequestro di 57 kg di hashish collegato all'indagine e le dichiarazioni di collaboratori. È stata inoltre confermata la sussistenza delle esigenze cautelari: operativa la doppia presunzione nei reati associativi, non superata dal ricorrente; la pericolosità è stata desunta da precedenti e pendenze e dalla persistenza dei contatti con associati anche durante periodi di restrizione; la misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta inidonea. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'adozione dell'ordinanza del tribunale che ha giudicato il riesame.
art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n.309 (disciplina degli stupefacenti, fattispecie associativa)
Fattispecie contestata (associazione finalizzata al narcotraffico); la condotta associativa comporta la presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria.
art. 73 commi 1 e 4 DPR n.309/90
Riguarda i reati 'fine' di detenzione/traffico di stupefacenti contestati nell'ambito dell'associazione; utilizzati per ricondurre singoli episodi all'attività associativa.
Definizione della soglia dei gravi indizi di colpevolezza, richiamata come criterio da valutare nel giudizio cautelare.
Prevede le esigenze cautelari fondate sul pericolo di reiterazione di reati; è stata valutata alla luce della presunzione relativa inerente ai reati associativi.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Predisposizione di comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario in seguito al rigetto del ricorso; disposizione formale esecutiva.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari la verifica è limitata: si può censurare soltanto la violazione di norme o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non la rivalutazione dei fatti o delle prove.
- Le intercettazioni sono prova di fatto la cui interpretazione spetta al giudice di merito; per farle decadere in sede di legittimità occorre dimostrare motivazione manifestamente illogica o irragionevole.
- Nei reati associativi ex art. 74 DPR 309/90 opera una presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia carceraria: per superarla servono elementi concreti e idonei a rimuovere ragionevoli dubbi.
- Elementi quali sequestri consistenti, sistemi di comunicazione stabili, canali di fornitura, uso di mezzi per il trasporto, assistenza economica ai familiari degli arrestati e contatti continuativi durante restrizioni rafforzano la valutazione di partecipazione all'associazione e la necessità della custodia in carcere.
- La mancanza di una figura di vertice o di una rigida divisione dei ruoli non esclude l'esistenza di un'associazione: la partecipazione può concretizzarsi in modi diversi e la prova del ruolo specifico non è sempre necessaria.
- Per ottenere misure meno afflittive occorre fornire elementi specifici e attuali che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione e l'effettiva efficacia della misura alternativa; argomentazioni generiche o letture alternative dei fatti sono in genere insufficienti in sede di legittimità.
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