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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18813/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Era stato condannato a tre anni e tre giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. (stalking) commesso nel 2021 e per il reato di lesioni commesso nel 2022; risultavano precedenti condanne per lesioni, minaccia, danneggiamento seguito da incendio, la sottoposizione alla sorveglianza speciale nel 2022 e procedimenti pendenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate del 2022. Dalla relazione dell'Uepe emergeva una valutazione negativa, con mancata consapevolezza e resistenza del soggetto ad accettare prescrizioni, mentre l'Uepe aveva espresso parere favorevole solo per la detenzione domiciliare. Il Tribunale ha ritenuto la detenzione domiciliare inammissibile per la durata della pena (superiore a due anni) e ha rigettato l'affidamento in prova valutando negativamente la prognosi rispetto al possibile esito positivo della misura alternativa, tenendo conto della gravità dei reati, dei procedimenti pendenti e della totale mancanza di revisione critica del condannato. In appello il difensore ha dedotto: errata applicazione dell'art. 47 ord. pen. (sostenendo che il Tribunale si è basato solo sulla gravità dei reati e non su elementi favorevoli come l'attività lavorativa e i versamenti a titolo di risarcimento), vizio di motivazione illogica e contraddittoria per non avere adeguatamente valutato gli elementi favorevoli e mancata valutazione di carattere prognostico/attualità della pericolosità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente motivato il rigetto dell'affidamento in prova non limitandosi alla sola gravità dei reati, ma valorizzando la relazione negativa dell'Uepe (mancanza di revisione critica), l'esistenza di procedimenti pendenti e la natura dei reati come elemento di allarme sociale. È stato inoltre rilevato che gli elementi indicati dal ricorrente come favorevoli (lavoro, presunti versamenti risarcitori, prosecuzione del percorso terapeutico) o erano già valutati e giudicati recessivi, o non erano documentati nel fascicolo (quindi non erano materiale cognitivo utilizzabile per sindacare l'ordinanza). Il ricorso, essenzialmente orientato al merito e a criticare la ponderazione degli elementi di fatto, è stato ritenuto infondato e dichiarato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. È stata anche disposta l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/03.

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen.

    Individuato come il reato principale per cui è stata inflitta la pena (stalking). La sua gravità viene considerata elemento di partenza nella valutazione dell'ammissibilità di misure alternative, in particolare quando il fatto integra rilevante allarme sociale.

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma che regola l'affidamento in prova; dalla decisione emerge l'interpretazione secondo cui l'art. 47 richiede non solo la considerazione della natura e gravità dei reati ma anche una valutazione attuale e prognostica del comportamento del condannato, compresa l'esistenza di elementi positivi (avvio di revisione critica, percorso terapeutico, risarcimenti) che rendano plausibile il buon esito della misura alternativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, come conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. n.196/03

    Norma sulla tutela dei dati personali: la Corte ha disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, vadano omessi generalità e altri dati identificativi del condannato, conformemente agli obblighi di riservatezza previsti dalla legge.

Massime di principio

  • La gravità e la natura del reato costituiscono il punto di partenza per valutare l'ammissibilità di misure alternative, ma non sono di per sé determinanti; è necessaria una valutazione prognostica dell'attuale condotta del condannato.
  • La presenza di una relazione negativa dell'Uepe (o di altri organi di osservazione) che attesti la mancanza di revisione critica o resistenza ad accettare prescrizioni pesa fortemente contro la concessione di misure alternative.
  • Elementi favorevoli (lavoro stabile, versamenti a titolo di risarcimento, avvio di percorsi terapeutici) devono essere prodotti e documentati nel procedimento di primo grado per essere efficacemente considerati in sede di impugnazione; nuovi elementi non presenti nel fascicolo originario non possono essere agevolmente utilizzati per sindacare la motivazione dell'ordinanza.
  • Procedimenti penali pendenti per reati della stessa indole e precedenti condanne per fatti simili riducono la probabilità di ottenere misure alternative, per il rischio di recidiva e per l'allarme sociale connesso.
  • Per l'affidamento in prova non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma occorre che sia almeno iniziato un percorso di consapevolezza e rieducazione la cui esistenza emerga dalle risultanze investigative e di osservazione della personalità.
  • I giudici di sorveglianza devono motivare la decisione in modo coerente indicando non solo gli elementi negativi, ma anche perché gli elementi positivi prospettati non siano ritenuti sufficienti a invertire la prognosi.

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