Cassazione Civile, Ordinanza n. 34654/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La parte attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in un sinistro avvenuto di sera su una strada provinciale, quando un capriolo era sbucato improvvisamente sulla carreggiata e l'auto, condotta da un terzo, lo aveva urtato. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e liquidato il danno; in appello la regione aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto della pretesa risarcitoria. In cassazione la danneggiata ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2052 c.c., perché il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'accoglimento della domanda sulla base della responsabilità da custodia/proprietà dell'animale integrasse ultrapetizione; 2) erronea affermazione che la domanda fosse infondata sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 2052 c.c.; 3) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ex art. 132 c.p.c.; 4) omesso esame del verbale dei carabinieri ex art. 360, n. 5 c.p.c.; 5) mancanza di valida procura alla lite in favore dei difensori della regione. La regione ha resistito eccependo, tra l'altro, il giudicato interno sulla qualificazione della domanda e l'inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni da fauna selvatica.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il quinto motivo, relativo alla procura della regione, perché la questione non risultava tempestivamente sollevata nei precedenti gradi di merito. Ha quindi respinto l'eccezione di giudicato interno della regione, affermando che stabilire se il fatto illecito sia regolato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, ma all'individuazione della norma applicabile, questione proponibile anche per la prima volta in appello o in cassazione quando in primo grado non vi sia stata una pronuncia espressa. Ha inoltre ribadito che l'art. 2052 c.c. si applica anche ai danni causati da fauna selvatica e che la Regione è responsabile secondo tale norma. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato la nullità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva affermato, in modo non spiegato, che la vittima dovesse prima provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro per far operare la presunzione di cui all'art. 2052 c.c.; ha anche precisato che, in caso di collisione tra veicolo e animale, la presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c. concorre con la presunzione di responsabilità del proprietario dell'animale ex art. 2052 c.c., senza che la prima condizioni l'operatività della seconda. La sentenza del Tribunale di Macerata è stata quindi cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Si applica anche ai danni causati da fauna selvatica; la responsabilità del proprietario dell'animale opera come presunzione di colpa e non richiede il previo superamento di una condizione ulteriore da parte del danneggiato. La norma rileva anche se l'animale è smarrito o fuggito, perché la responsabilità è collegata alla proprietà e non al controllo concreto.
Costituisce la regola generale dell'illecito aquiliano, ma nel caso dei danni da fauna selvatica può essere sostituita dalla disciplina speciale di cui all'art. 2052 c.c.; la scelta tra le due norme è questione di individuazione della norma applicabile, non di qualificazione della domanda.
La presunzione di responsabilità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro concorre con quella gravante sul proprietario dell'animale; non la esclude né la condiziona. Ciascuna presunzione va valutata autonomamente.
La sentenza è nulla quando manca la motivazione sul punto decisivo, come nel caso in cui il giudice d'appello accolga il gravame senza spiegare perché la valutazione di primo grado sulla condotta della vittima sia errata.
È stato invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, ma la Corte ha valorizzato soprattutto l'effettiva mancanza di spiegazione della decisione impugnata.
È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ossia il verbale dei carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.
La Corte richiama i precedenti già affermati in materia di responsabilità da fauna selvatica, facendo rinvio alla giurisprudenza consolidata.
art. 65 ord. giud.
La Corte ricorda che spetta alla Cassazione stabilire l'esatta interpretazione della legge, mentre alla Corte costituzionale compete solo il controllo di conformità a Costituzione.
art. 1, comma 3, L. 11 febbraio 1992, n. 157
Attribuisce alle Regioni il potere di emanare norme relative alla gestione e tutela della fauna selvatica; da tale potere la Corte fa discendere la correlata responsabilità.
Massime di principio
- Quando un fatto illecito può astrattamente ricadere sia nella disciplina generale dell'art. 2043 c.c. sia in una disciplina speciale, stabilire quale norma si applichi è questione di individuazione della norma regolatrice e non di qualificazione della domanda; se sul punto non vi sia stata una pronuncia espressa in primo grado, la questione può essere sollevata anche in appello o in cassazione.
- La responsabilità ex art. 2052 c.c. si applica ai danni cagionati dalla fauna selvatica e non è esclusa dal fatto che l'animale sia fuggito o non sia concretamente controllato; ciò che rileva è la titolarità del rapporto con l'animale secondo la funzione della norma.
- Nel sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c. e quella del proprietario dell'animale ex art. 2052 c.c. concorrono tra loro: ciascuna deve essere autonomamente vinta da chi vi è soggetto.
- La motivazione della sentenza è nulla quando il giudice di merito accoglie o rigetta la domanda senza spiegare il percorso logico-giuridico che lo conduce a superare l'accertamento di primo grado su un fatto decisivo.
- Se una questione non è stata tempestivamente proposta nei gradi di merito, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto costitutivo non integra domanda nuova, se non mutano i fatti allegati e la pretesa resta alternativa rispetto a quella originaria.
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