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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38542/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 sostenendo: (i) vizio di motivazione per aver attribuito rilevanza alle dichiarazioni del collaboratore Abate senza valutarne il contesto temporale e la pertinenza rispetto all'associazione contestata; (ii) vizio di motivazione sul valore probatorio delle intercettazioni e sulla presunta inesistenza di un contributo causale associativo del Ferone rispetto ai contenuti delle captazioni; (iii) violazione dell'art. 99 c.p. e carenza motivazionale nella ritenuta recidiva, in ragione della diversa natura e scarsa offensività del precedente; (iv) mancata motivazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che le questioni sollevate circa la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Abate e delle intercettazioni abbiano natura prettamente di merito e pertanto non suscettibili di revisione in sede di legittimità, salvo che vi sia carenza logico-giuridica della motivazione, che non è emersa. Ha confermato che la Corte di appello ha adeguatamente collocato temporalmente e valutato le dichiarazioni dell'Abate in relazione allo status libertatis del dominus (Ernesto) e ha legittimamente ritenuto pertinenti le intercettazioni ritenute idonee a richiamare il ruolo del Ferone. Ha inoltre respinto i rilievi sulla recidiva (ritenendo irrilevante la diversa indole del precedente e significativo il breve lasso temporale) e quelli sulle attenuanti generiche (per genericità della censura). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (art. 74)

    Norma sanzionatoria relativa al traffico di sostanze stupefacenti; la condanna del ricorrente è stata pronunciata ai sensi di tale disposizione per i fatti riconosciuti tra maggio-settembre 2011 e maggio 2012

  • Codice penale (art. 416-bis)

    Richiamata nel giudizio per inquadrare la nozione di associazione di tipo mafioso/organizzata rispetto alla disamina delle dichiarazioni del collaboratore e del contesto associativo

  • Codice di procedura penale (art. 192, comma 3)

    Richiede la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore con riferimento alla posizione del chiamato in correità; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni debbano essere valutate rispetto alla collocazione temporale e alla posizione dell'imputato

  • Codice penale (art. 99)

    Norma sulla recidiva; il ricorrente lamentava violazione nella valutazione della recidiva, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione e l'apprezzamento della maggiore pericolosità data la proximità temporale

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né reinterpreta le prove di merito se la motivazione del giudice di merito risulta logica e conforme alle massime di esperienza; i rimedi in cassazione sono limitati a vizî di diritto o a carenze logico-giuridiche della motivazione
  • Le dichiarazioni di collaboratori "di giustizia" devono essere valutate tenendo conto della loro collocazione temporale rispetto ai fatti contestati; discrasie temporali rilevanti tra il racconto del collaboratore e il periodo oggetto d'imputazione possono richiedere che il giudice di merito chiarisca adeguatamente il nesso
  • Le intercettazioni tra terzi possono integrare il compendio probatorio a condizione che il giudice di merito dia una motivazione congrua sulla loro pertinenza e sul loro contenuto, ma la loro valutazione concreta resta questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione
  • Nella valutazione della recidiva il giudice può tenere conto non solo della diversa natura del precedente ma anche del breve intervallo temporale tra le condotte: una precedente condanna anche per reato di diversa indole può essere rilevante ai fini dell'aumento della pericolosità sociale se temporalmente ravvicinata
  • Le censure generiche e prive di specificità sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sono in genere inammissibili: per ottenere rilievo il ricorrente deve indicare in che modo la motivazione del giudice sia carente o illogica

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