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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16276/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sanzione amministrativa irrogatagli da CONSOB per omesso controllo sulle modalità di vendita di azioni proprie di una banca. Secondo l'accertamento di merito, la banca aveva posto in essere una campagna continuativa e sistematica di collocamento di azioni proprie presso la clientela, senza prospetto informativo, mediante una sollecitazione diffusa e a prezzi uniformi, in un'operazione definita 'svuotafondo'. Il ricorrente, quale componente del collegio sindacale, era ritenuto responsabile per non avere vigilato sulle anomalie dell'operazione, pur in presenza di segnali di allarme e di richieste di chiarimenti da parte delle autorità di vigilanza. Con il primo motivo deduceva falsa applicazione degli artt. 94 e 191 TUF e dell'art. 1 l. n. 689/1981, sostenendo che l'illecito di offerta al pubblico di prodotti finanziari sarebbe imputabile solo a chi materialmente effettua l'offerta e non ai sindaci, i quali potrebbero semmai rispondere di una diversa violazione dei doveri di vigilanza. Con il secondo motivo invocava l'art. 49 CDFUE e il principio di proporzionalità, chiedendo la disapplicazione del minimo edittale della sanzione, perché sproporzionato rispetto al periodo in cui egli era rimasto in carica e rispetto alla sua partecipazione alla vicenda. Con il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 49 CDFUE e 5 e 6 d.lgs. 72/2015, sostenendo che la sanzione avesse natura sostanzialmente penale e che quindi dovesse applicarsi retroattivamente la disciplina più favorevole.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'addebito non riguardava la diretta effettuazione del collocamento, ma l'omessa vigilanza e il concorso omissivo dei sindaci nella campagna di vendita priva di prospetto, essendo il collegio sindacale tenuto a un controllo costante, preventivo e non meramente formale sull'operato degli organi sociali e sulle procedure interne, senza potersi limitare ad affidarsi alle funzioni di controllo interno. Ha reputato infondato anche il secondo motivo, osservando che la sanzione era stata applicata nel minimo edittale e che la previsione di minimi e massimi sanzionatori non viola di per sé i principi costituzionali o euro-unitari, essendo espressione della discrezionalità legislativa e consentendo comunque la personalizzazione entro la forbice prevista. Ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che le sanzioni dell'art. 191 TUF hanno natura amministrativa e non sostanzialmente penale, sicché non si applica il principio di retroattività della lex mitior; il regime transitorio del d.lgs. 72/2015 non contrasta con l'art. 49 CDFUE né con gli artt. 3 e 117 Cost. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 94 TUF

    La Corte lo considera norma che disciplina l'offerta al pubblico di prodotti finanziari; nella vicenda serve a qualificare l'illecito sostanziale contestato alla banca, non il titolo diretto dell'addebito del sindaco.

  • art. 191, comma 1, TUF

    È la norma sanzionatoria applicata; la Corte ribadisce che prevede una sanzione amministrativa con minimo e massimo edittale, non incompatibile con i principi di proporzionalità.

  • art. 1 l. n. 689 del 1981

    Viene richiamato per i principi di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative, che comportano l'applicazione della legge vigente al momento del fatto.

  • art. 5 l. n. 689 del 1981

    Consente di imputare la violazione amministrativa a tutti coloro che vi abbiano concorso, anche mediante condotta omissiva quoad functione.

  • art. 149 d.lgs. n. 58 del 1998

    È richiamato come fonte dei poteri informativi e ispettivi dei sindaci, che non possono limitarsi alle sole informazioni degli amministratori.

  • art. 2403 c.c.

    Il dovere di vigilanza del collegio sindacale riguarda l'intera gestione sociale e non solo l'operato degli amministratori.

  • art. 2409 c.c.

    È menzionato per evidenziare che il controllo dei sindaci non è solo successivo, ma anche preventivo e può sfociare in iniziative giudiziarie ove occorra.

  • artt. 2357 e 2357-ter c.c.

    Sono richiamati per la disciplina delle azioni proprie e per il raffronto con i limiti alla operatività del fondo acquisto azioni proprie.

  • REG. UE n. 575/2013

    È evocato come fonte prudenziale che imponeva stringenti requisiti patrimoniali e limiti operativi in tema di azioni proprie.

  • art. 49 CDFUE

    La Corte esclude che imponga in via generale la retroattività della lex mitior nelle sanzioni amministrative non sostanzialmente penali.

  • d.lgs. n. 72 del 2015, artt. 5 e 6

    Il regime transitorio viene ritenuto compatibile con il diritto UE e con la Costituzione, non essendo applicabile la disciplina più favorevole alla sanzione amministrativa in esame.

  • artt. 3 e 117 Cost.

    La questione di costituzionalità è ritenuta manifestamente infondata, poiché il legislatore può differenziare il trattamento sanzionatorio entro il limite della ragionevolezza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • I componenti del collegio sindacale di un intermediario finanziario rispondono anche a titolo di concorso omissivo quando omettano i controlli dovuti su operazioni commerciali anomale, potendo la loro responsabilità derivare dalla mancata attivazione dei poteri informativi e ispettivi previsti dalla legge.
  • Il dovere di vigilanza del collegio sindacale è continuo, preventivo e sostanziale: non si esaurisce nel controllo successivo, né può considerarsi attenuato dalla presenza di funzioni interne di controllo, che hanno solo funzione ausiliaria.
  • Nell'ambito delle sanzioni amministrative del TUF, la presenza di un minimo edittale non viola di per sé il principio di proporzionalità, se il legislatore ha già effettuato una valutazione di gravità della condotta e resta possibile la graduazione entro la forbice normativa.
  • Le sanzioni amministrative previste da disposizioni del TUF diverse da quelle tipicamente punitive in materia di market abuse conservano natura amministrativa e non sono automaticamente soggette alla retroattività della legge più favorevole.
  • In materia di illeciti amministrativi, salvo espressa previsione legislativa, opera il principio del tempus regit actum: la condotta è regolata dalla disciplina vigente al momento della sua commissione, senza applicazione generalizzata della lex mitior.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaAmministratori
RamiBancario e finanziarioSocietarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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