Cassazione Penale, Sentenza n. 01905/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per nullita la sentenza di primo grado per la difformita tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione/sentenza-documento depositata, riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la durata della sanzione accessoria (sospensione patente). Sostiene che tale difformita sarebbe nullita radicale che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, e che la modifica del trattamento sanzionatorio in appello ha determinato una reformatio in peius in violazione dell'art. 597 c.p.p.; in subordine chiede la correzione dell'errore materiale ex art. 619 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato l'effettiva difformita tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione/sentenza-documento di primo grado, ma ha ritenuto che tale contrasto non determina automaticamente la nullita della sentenza. Poiche la questione non era stata dedotta in appello (interruzione della catena devolutiva), la materia non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione. La Corte ha quindi respinto il ricorso, confermando l'inammissibilita, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e applicato la sanzione prevista per l'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (commi 1 e 7)
Norma del reato contestato (omicidio stradale) e richiamo all'attenuante applicata in primo grado; utilizzata per la qualificazione del fatto e per la valutazione del trattamento sanzionatorio
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello che ha inciso sulla riduzione della pena
Riferimento alle attenuanti generiche; la difformita fra dispositivo e motivazione riguardava anche la valutazione di elementi accessori ricondotti a questa norma, ma la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata devoluta in appello
art. 222 co. 2 D.lvo 285/1992 (Codice della Strada)
Norma che disciplina la sanzione accessoria della sospensione della patente; la discrepanza fra dispositivo e motivazione riguardava anche la diversa durata indicata
Norma sulle cause di nullita della sentenza; la Corte ha precisato che il contrasto fra dispositivo e motivazione non rientra di per se fra le cause tassative di nullita previste dall'art. 604
Procedura di correzione dell'errore materiale; la Corte richiama che tale strumento puo essere utilizzato per emendare la difformita se questa non presenta profili di merito non valutabili in sede di legittimità
art. 606 (comma 3) e art. 609 cod. proc. pen.
Limiti della devoluzione e della proponibilita in Cassazione: questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate in cassazione; la Corte ha applicato il principio dell'interruzione della catena devolutiva
Richiamato dal ricorrente in argomento di immediatezza e cristallizzazione del dispositivo, ma la Corte non ne ha riconosciuto effetto decisivo sulla questione della nullita
Massime di principio
- La difformita tra dispositivo letto in udienza e motivazione non determina automaticamente la nullita della sentenza: la questione deve essere devoluta e discussa in appello perché la Cassazione possa decidere validamente sul punto
- Se la difformita non configura profili di merito non valutabili in sede di legittimità, puo essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale (art. 619 c.p.p.); altrimenti può rendersi necessaria l'annullamento con rinvio se la nullita è radicale
- Problemi relativi all'applicazione o esclusione di circostanze attenuanti devono essere prospettati in appello per consentire la verifica piena da parte del giudice superiore; la mancata devoluzione interrompe la catena e rende inammissibile la deduzione in cassazione
- La pretesa reformatio in peius va valutata rispetto al dispositivo effettivamente posto in udienza e al contenuto devoluto in appello: l'accrescimento del trattamento sanzionatorio rispetto a quanto concretamente devoluto puo integrare un divieto se l'appello era proposto solo dall'imputato
- In presenza di discrepanze tra dispositivi diversi (lettura in udienza vs sentenza-documento) conviene chiedere tempestivamente la rettifica in fase di impugnazione o, se del caso, sollevare la questione in appello per evitare l'inammissibilita in cassazione
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